Gestione dei subaffidamenti: i chiarimenti ANAC

A fronte di chiarimenti chiesti da una Amministrazione appaltante in relazione alle condotte da adottare nei subaffidamenti, il Consiglio ANAC, con Atto a firma del Presidente dell’11 novembre 2025, si è espresso precisando come, ai sensi dell’art. 119, comma 2, del d.lgs. n. 36/2023, i subcontratti non qualificabili come subappalti non sono soggetti a preventiva autorizzazione da parte della stazione appaltante, tanto che il controllo circa il possesso dei requisiti di ordine generale è stabilito espressamente solo per i contratti di subappalto dai commi commi 4 e 5 del medesimo articolo 119.

In particolare l’Autorità ha osservato come “stando al dato letterale della disposizione e tenuto conto che per i subcontratti non sono richiesti gli stessi passaggi formali stabiliti per il subappalto – in tali ipotesi ed in linea generale la stazione appaltante può non procedere alla verifica circa il possesso dei requisiti di ordine generale.”.

Tale posizione interpretativa risulta tra l’altro in linea con quanto affermato nel parere del Servizio di supporto giuridico del MIT n. 2855 del 29 ottobre 2024.

Se, comunque, nei subcontratti non qualificabili come subappalti non vi è obbligo di preventiva autorizzazione della stazione appaltante, diversamente deve dirsi – chiarisce ANAC – per quanto riguarda il possesso di tutti i requisiti di ordine generale in caso di pagamento diretto ai subcontraenti, se previsto dalla legge di gara.

Le stazioni appaltanti, infatti, devono necessariamente provvedere alla relativa verifica, “in ragione del principio generale, che deve sempre trovare applicazione, secondo cui un soggetto destinatario di risorse o di finanziamenti pubblici deve essere moralmente ineccepibile.” e, quanto al momento in cui effettuare i controlli, si precisa che non essendo prevista per i subcontratti una preventiva autorizzazione, “si ritiene che gli stessi possano essere effettuati prima dell’erogazione dei relativi pagamenti.”.

A conclusione dei chiarimenti, inoltre, ANAC ricorda come, in ogni caso, anche i pagamenti effettuati dall’appaltatore ai subcontraenti sono sottoposti alla l. n. 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

Ne consegue che “i pagamenti nei confronti dei subcontraenti devono essere effettuati sui conti correnti dedicati, con indicazione del codice identificativo di gara (Cig) e, ove obbligatorio, del codice unico di progetto (Cup).”, come chiarito anche dalla determinazione ANAC n. 4 del 7 luglio 2011 (da ultimo aggiornata con delibera n. 585 del 19 dicembre 2023) e ulteriormente precisato dal Comunicato del Presidente del 26 marzo 2025.

Leggi l’Atto a firma del Presidente dell’11 novembre 2025

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