La sostituzione dell’aggiudicatario nei contratti in esecuzione: il parere del MIT

Nel parere n. 3834 del 19 novembre 2025, il Supporto giuridico del MIT affronta la questione della sostituzione nei contratti in corso di esecuzione di un nuovo contraente all’aggiudicatario, chiarendo la portata dell’art. 120 comma 1 lettera d) del Codice dei contratti pubblici.

L’occasione è offerta dal quesito posto da una Stazione appaltante nei seguenti termini: “Il proprietario dell’impresa incaricata, mediante affidamento diretto, di eseguire i lavori di importo inferiore a 150.000 €, avente forma giuridica impresa individuale, ha costituito una nuova impresa di costruzioni con forma giuridica società a responsabilità limitata, cambiando ragione sociale e partita iva, il cui unico proprietario resta quello dell’impresa individuale. La ditta con forma giuridica srl è attiva da fine giugno, mentre l’impresa individuale chiuderà a fine luglio. Nell’atto notarile di costituzione della nuova società, è scritto che l’impresa individuale è conferita all’impresa srl e che tutti i rapporti contrattuali, anche di lavoro ed ogni altro cespite relativo, “passeranno” dall’impresa individuale alla srl. Si richiede se sia possibile ricorrere alla modifica contrattuale ai sensi dell’art. 120 comma 1) lettera d) numero 2), senza quindi dover procedere con un nuovo affidamento.”.

Il Supporto giuridico, dopo aver premesso che l’articolo 120 del codice dei contratti pubblici consente la modifica soggettiva del contratto nelle circostanze e alle condizioni ivi descritte, puntualizza come tra le ipotesi previste ricorra la ristrutturazione societaria, come ad esempio la trasformazione di un’impresa individuale a s.r.l..

Per una corretta applicazione della norma, tuttavia, si specifica come occorra:

  • che il nuovo operatore economico soddisfi gli iniziali criteri di selezione;
  • che la trasformazione societaria comporti il trasferimento alla s.r.l. di tutti rapporti contrattuali pendenti dell’impresa individuale che non implichi ulteriori modifiche sostanziali al contratto;
  • che non sia finalizzata ad eludere l‘applicazione del codice, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 124 che regola l’esecuzione o il completamento dei lavori, servizi o forniture nel caso di procedura di insolvenza o di impedimento alla prosecuzione dell’affidamento con l’esecutore designato.

Nel caso che riguarda il quesito formulato, quindi, il MIT sottolinea come la nuova società debba dimostrare di possedere l’idoneità professionale, la capacità economica e finanziaria, e le capacità tecniche e professionali richieste; non è consentito cambiare le prestazioni oggetto dell’appalto, i termini di consegna, i prezzi, ecc.; la modifica non deve avere lo scopo di eludere le disposizioni del Codice Appalti, come ad esempio la rotazione degli affidamenti.

Per tale ultimo aspetto, poi, il parere richiama il Comunicato ANAC dell’ 8 novembre 2023, secondo cui nei casi di modifiche soggettive al contratto, le stazioni appaltanti sono tenute ad effettuare tutti gli approfondimenti del caso per accertare che la modifica non sia finalizzata a eludere il principio di rotazione degli affidamenti posto a garanzia del rispetto dei principi di concorrenza e di parità di trattamento.

Solo ricorrendo le suddette condizioni – conclude il parere – la trasformazione societaria come descritta nel quesito formulato “può essere ricondotta all’ambito di applicazione dell’art. 120, comma 1, lett. d), n. 2).”.

Top