L’art. 58, comma 2, del Codice dei contratti pubblici stabilisce che “Nel bando o nell’avviso di indizione della gara le stazioni appaltanti motivano la mancata suddivisione dell’appalto in lotti tenendo conto dei princìpi europei sulla promozione di condizioni di concorrenza paritarie per le piccole e medie imprese”.
La sentenza n. 6533 del 2 dicembre 2025 è stata l’occasione per il Consiglio di Stato di chiarire la portata della norma in relazione al rapporto intercorrente fra efficiente gestione del servizio e finalità proconcorrenziale.
In particolare la decisione ha ribadito come rispetto all’interesse al risultato che l’Amministrazione si propone di soddisfare attraverso il contratto, la suddivisione in lotti anche nell’attuale normativa (che costituisce sostanziale continuità della precedente) ha funzione meramente proconcorrenziale, estranea non soltanto all’interesse predetto, ma anzi con esso potenzialmente confliggente.
Ed invero “il valore o interesse antagonista, rispetto al favor per le piccole e medie imprese che induce alla suddivisione, è dato sia dalle esigenze connesse alla funzionalità organizzativa (e, in genere, alla funzionalità della prestazione contrattuale rispetto all’interesse pubblico ad essa sotteso), sia dalla convenienza economica per la stazione appaltante, normalmente favorita dalla soluzione “aggregante”“.
Proprio in tal senso può argomentarsi dalla lettura del “considerando” 2 della direttiva 2014/24/UE che pone fra gli obiettivi della disciplina europea dell’appalto pubblico un “uso più efficiente possibile dei finanziamenti pubblici” e l’accrescimento dell’efficienza della spesa pubblica.
La scelta di suddividere in lotti, funzionale a favorire l’accesso delle piccole e medie imprese alle gare, non è pertanto “naturale” rispetto all’interesse portato dall’Amministrazione nella vicenda negoziale, ma al contrario può dirsi “artificiale” e può non convergere con l’interesse pubblico al raggiungimento del risultato avuto di mira dalla Stazione appaltante.
Ne consegue che la causa negoziale nella quale si sostanzia l’interesse dell’Amministrazione all’approvvigionamento può cogliersi solo avendo riguardo all’intera operazione amministrativa e contrattuale laddove l’eventuale suddivisione in lotti costituisce una facoltà e non obbligo, stante la primarietà dell’interesse dell’amministrazione ad una efficiente ed efficace gestione del servizio.
In conclusione, dunque, se la tensione proconcorrenziale non è un dato univoco, ma va considerato in combinato disposto con possibili valori antagonisti protetti dall’ordinamento, tra cui l’efficienza della spesa pubblica che ha fondamento normativo nella direttiva 2014/24/UE, la Stazione appaltante, nella dialettica fra efficiente gestione del servizio e finalità proconcorrenziale, ben può ritenere prevalente la prima esigenza, purché giustificata con motivazione non illogica o irrazionale, a tale profilo dovendosi limitare il relativo sindacato.