Dopo che con Decreto n. 143 del 25 giugno 2021 il Ministero del lavoro ha definito le modalità operative attraverso le quali assicurare, nel settore edile, l’attuazione di un sistema di verifica della congruità del costo della manodopera impegnata per la realizzazione dell’opera rispetto al costo complessivo della stessa, è ora il Comunicato del Presidente ANAC del 17 dicembre 2025 a fornire indicazione alle Stazioni appaltanti in merito alla corretta applicazione delle prescrizioni ministeriali.
Preliminarmente si ribadisce come la verifica di congruità dell’incidenza dei costi della manodopera nel settore edile sia adempimento obbligatorio per gli appalti pubblici di lavori di qualsiasi importo, sottolineandosi come il documento unico di regolarità contributiva (DURC), introdotto proprio dal DM n.143/2021, abbia lo scopo di garantire il rispetto dei contratti collettivi, il contrasto al lavoro irregolare e il conseguente fenomeno di dumping contrattuale
Nel decreto ministeriale, quindi, sono state definite modalità operative attraverso le quali assicurare l’attuazione del sistema di verifica e tali modalità rimangono valide anche in base a quanto previsto all’ articolo 119, comma 14, dell’attuale Codice dei contratti essendo tale norma una riformulazione dell’articolo 105, comma 16, del decreto legislativo n. 50/2016, in vigenza del quale è stato adottato il DM n.143/2021.
In particolare la congruità è verificata dalla Cassa edile competente per territorio, attraverso un procedimento articolato in diverse fasi che si conclude con un riscontro alla richiesta di attestazione di congruità:
a) con esito positivo della verifica e conseguente rilascio dell’attestato di congruità;
b) con esito negativo della verifica in quanto è stato riscontrato uno scostamento rispetto alle percentuali minime previste.
Più nello specifico, se la differenza rispetto ai valori minimi richiesti è inferiore o pari al 5%, l’attestazione di congruità può essere comunque rilasciata, previa dichiarazione del Direttore dei Lavori che giustifichi la discrepanza.
Nel caso in cui, invece, lo scostamento dalle percentuali minime superi il 5%, l’impresa ha 15 giorni di tempo per regolarizzare la propria posizione, versando il costo della manodopera mancante. In assenza di regolarizzazione la Cassa Edile procede all’iscrizione dell’impresa affidataria nella Banca nazionale delle imprese irregolari e l’azienda non potrà ricevere il saldo finale dei lavori.
A fronte di tale procedura, quindi, nel Comunicato ANAC del 17 dicembre scorso si evidenzia che le disposizioni normative richiamate nel decreto ministeriale non prevedono alcuna deroga, né in ordine ai soggetti legittimati a richiedere il DURC di congruità, né riguardo al momento temporale in cui lo stesso può essere richiesto, apparendo sufficientemente chiaro come detta richiesta possa essere effettuata dal committente o dall’impresa affidataria in occasione della presentazione dell’ultimo stato di avanzamento dei lavori da parte dell’appaltatore, prima di procedere al saldo finale dei lavori (art.4, comma 2, del DM n. 143/2021).
Di conseguenza – specifica ANAC – anche anche nel caso in cui la Stazione appaltante provveda al pagamento diretto del subappaltatore nei casi di cui all’articolo 119, comma 11, del Codice dei contratti, l’Amministrazione sarà tenuta comunque a richiedere all’appaltatore principale l’attestazione riguardante la congruità dell’incidenza della manodopera.
E’ infatti onere inderogabile dell’appaltatore inserire tutti i dati di cantiere nel portale “Edilconnect” messo a disposizione dalle Casse Edili ed è quindi il medesimo appaltatore il soggetto ad essere legittimato riguardo la richiesta di rilascio del DURC di congruità.