La motivazione del dissenso del RUP agli esiti della verifica del progetto

L’art. 42 del Codice dei contratti prescrive che nei contratti relativi ai lavori la stazione appaltante e l’ente concedente verifichino la rispondenza del progetto alle esigenze espresse nel documento d’indirizzo e la sua conformità alla normativa vigente.

Il comma 4 del medesimo articolo precisa poi che la validazione del progetto posto a base di gara è l’atto formale che riporta gli esiti della verifica e deve essere sottoscritto dal responsabile del relativo procedimento con preciso riferimento al rapporto conclusivo del soggetto preposto alla verifica e alle eventuali controdeduzioni del progettista.

A fronte di tale quadro normativo un’impresa ha presentato istanza al Servizio Giuridico del MIT per chiedere quale sia la prassi da seguire nel caso in cui il RUP esprima dissenso rispetto agli esiti delle verifiche del progetto, chiarendo in particolare se, al momento all’atto della validazione, il RUP debba motivare o meno la propria posizione.

E’ il parere del MIT n. 4141 del 2 marzo 2026, quindi, a offrire delucidazioni sul punto con la premessa che il comma 4 dell’art. 42 del Codice dei contratti disciplina tanto la competenza all’adozione dell’atto quanto il contenuto proprio dello stesso e si differenzia dal previgente art. 55, comma 2, del d.P.R. n. 207/2010, il quale disponeva che in “caso di dissenso del responsabile del procedimento rispetto agli esiti delle verifiche effettuate, l’atto formale di validazione o mancata validazione del progetto deve contenere, oltre a quanto previsto al comma 1, specifiche motivazioni. In merito la stazione appaltante assume le necessarie decisioni secondo quanto previsto nel proprio ordinamento”.

Sebbene la riportata disciplina non sia stata trasfusa nel testo dell’art. 42 né nel corpo dell’allegato I.7 al Codice, il MIT evidenzia come proprio una lettura sistematica dell’art. 42 del Codice e dell’art. 3 della legge n. 241/1990, in ossequio alle ragioni di semplificazione e razionalizzazione che hanno ispirato la redazione del Codice a vantaggio della discrezionalità amministrativa, consenta al responsabile del relativo procedimento di dissentire rispetto agli esiti delle verifiche svolte dal soggetto preposto alla verifica della progettazione, riportando nel provvedimento di mancata validazione il medesimo “preciso riferimento al rapporto conclusivo del soggetto preposto alla verifica e alle eventuali controdeduzioni del progettista” e dando adeguatamente conto dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche poste a base della decisione.

Una tale lettura sistematica inoltre trae anche conforto, secondo le valutazioni del MIT, dall’art. 6, comma 2, lett. e), dell’allegato I.2 al Codice, ove si prevede che “In caso di dissenso sugli esiti della verifica, il RUP fornisce adeguata motivazione”.

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