Nell’ambito della funzione consultiva affidata alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, quella della Lombardia ha reso un recente parere (il n. 103 del 18 marzo 2026) volto a chiarire le incertezze interpretative sin ora espresse in ordine al trattamento contabile dell’IRAP sugli incentivi per le funzioni tecniche.
Un Comune lombardo, infatti, ha sottoposto alla Sezione richiesta di chiarimento, formulando, tra gli altri, i seguenti quesiti:
“a) in attuazione del disposto dell’articolo 45, commi 2 e 3 del D.lgs. 36/2023, le risorse finanziarie in misura non superiore al 2% dell’importo dei lavori, dei servizi e delle forniture posto a base delle procedure di affidamento deve ritenersi al lordo (e quindi comportare una riduzione della quota di incentivo da distribuire al personale tecnico) oppure al netto degli oneri IRAP che restano dunque in forma aggiuntiva a totale carico dell’Amministrazione?
b) nel secondo caso in cui detto onere IRAP debba essere posto a carico dell’Ente, la sua imputazione contabile va inserita nel quadro economico di riferimento dell’opera con una voce autonoma oppure essere aggiunta in appositi stanziamenti di bilancio?”
Nel dare riscontro alle istanze sopra richiamate, la Corte di Conti ha preliminarmente ribadito come la contabilizzazione degli oneri IRAP sia storicamente al centro di un annoso dibattito, di particolare rilievo, concernente il computo degli stessi in sede di determinazione dei compensi incentivanti ai tecnici dipendenti delle amministrazioni pubbliche, come pure dei compensi professionali spettanti agli avvocati “interni” e ha altresì ricordato come un passaggio saliente nel componimento della questione incentrata sul se i compensi dovuti dall’amministrazione ai predetti soggetti dovessero essere corrisposti al netto o al lordo dell’Irap (e cioè se l’Irap dovesse rimanere a carico del lavoratore ovvero dell’amministrazione), è segnato dai principi espressi dalle Sezioni riunite della medesima Corte dei Conti con deliberazione n. 33/2010.
La Sezione controllo lombarda ha sottolineato tuttavia come tali principi non abbiano mai fugato le incertezze interpretative sulla normativa, che, dunque, si sono procrastinate sino all’attuale quadro ordinamentale, rappresentato dai commi 2 e 3 dell’art. 45 del d. lgs. n. 36/2023.
Nel parere in commento è stata pertanto fornita un’approfondita ricostruzione dell’intero quadro normativo e interpretativo attinente al tema in discussione e si è dato atto anche dell’nell’ausilio interpretativo prestato dal MIT con i pareri del 3 aprile 2025 (n. 3358) e del 13 maggio del medesimo anno (n. 3414), ove – ha ricordato la Sezione controllo – “nel confermare che il finanziamento dell’IRAP deve rinvenirsi all’interno delle somme accantonate nel quadro economico dell’opera, i pareri in parola hanno ulteriormente esplicitato, quale indirizzo operativo cui sono univocamente tenuti gli enti, che le poste a titolo di Irap non possono appunto rientrare nella quota del 20%, destinata alle finalità e alle esigenze di spesa indicate ai commi richiamati dell’art. 45; né le stesse possono essere comprese nella quota dell’80%, pena lo spostamento dell’onere tributario su diverso soggetto rispetto a quello individuato dalla legge. Di qui la loro riconducibilità tra le imposte.”
In via conclusiva, quindi, la Sezione controllo Lombardia ha ritenuto di pronunciarsi in riscontro ai quesiti formulati dall’Amministrazione comunale istante pronunciando il seguente parere:
“In attuazione del disposto dell’articolo 45, commi 2 e 3 del D.lgs. 36/2023, le risorse finanziarie in misura non superiore al 2% dell’importo dei lavori, dei servizi e delle forniture posto a base delle procedure di affidamento devono ritenersi al netto degli oneri IRAP. Le poste a titolo di Irap non possono rientrare nella quota del 20% destinata alle finalità e alle esigenze di spesa indicate ai commi richiamati dell’art. 45, né nella quota dell’80%, pena lo spostamento dell’onere tributario su diverso soggetto rispetto a quello individuato dalla legge.
La Sezione muove difatti dal principio cardine dell’illegittima riduzione che possa in qualsivoglia modo prodursi sull’incentivo tecnico spettante al personale dell’Ente per effetto del pagamento dell’onere Irap, la cui debenza è di esclusiva spettanza di quest’ultimo che deve reperire le relative risorse finanziarie all’interno del quadro economico dell’opera; tale documento rimanda, per le relative spese, alla voce di riferimento di cui al punto 18 dell’art. 5 dell’allegato I.7 al d. lgs. n. 36/2023″.”
Leggi il parere della Corte di conti – Sezione controllo Lombardia n. 103 del 18 marzo 2026