E’ stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 17 luglio 2025 la revisione del Regolamento sull’esercizio dell’attività di vigilanza di competenza di ANAC.
Di particolare rilievo le disposizioni sul potere sanzionatorio affidato all’Autorità dal Codice dei contratti con riguardo alle irregolarità della fase esecutiva.
Nel documento infatti, vengono dettagliatamente disciplinate le modalità di contestazione dell’addebito, che può essere effettuata entro 90 giorni dall’acquisizione delle informazioni necessarie, e quelle dello svolgimento del procedimento sanzionatorio, che, sulla falsariga della legge n. 689/1981, si svolge in contraddittorio, è attivabile d’ufficio o su segnalazione e può portare, quando ne ricorrano i presupposti, a una sanzione pecuniaria da un minimo edittale di 500 euro a un massimo di 5mila euro come previsto dal Codice.
Un apposito allegato poi indica le violazioni sanzionabili, relative, ad esempio, a omissioni, mancanze, carenze, ritardi, illegittimità, inerzia, violazioni di obbligo o divieto e che in parte si aggiungono a quelle già previste nella precedente regolamentazione contenuta nella delibera ANAC n. 270 del 20 giugno 2023.
L’importo delle sanzioni, poi, è graduato caso per caso ed è ammissibile di diminuzione qualora il pagamento avvenga entro 30 giorni dalla contestazione dell’addebito, con riduzione al minimo edittale (o al doppio del minimo edittale per i casi di contestazioni di più violazioni).
Coerentemente con quanto stabilito dalla legge n. 689/1981, inoltre, le sanzioni si irrogano nei confronti dei soggetti responsabili di volta in volta individuati, fermo restando la responsabilità in solido dell’ente.
Nel documento viene da ultimo precisato come le sanzioni così aggiornate si applicheranno ai contratti derivanti da procedure di affidamento (inclusi gli affidamenti diretti) indette successivamente all’entrata in vigore del regolarmente stesso.