Il 2 agosto 2019 sul sito dell’ANAC si è data notizia dell’aggiornamento delle FAQ relative alla trasmissione delle informazioni necessarie all’elaborazione dei prezzi di riferimento di cui all’art. 9 del d.l. 66/2014 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale), che ha esteso la disciplina dei prezzi di riferimento, introdotta con il d.l. 98/2011 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria) per il settore sanitario, a tutti i beni e servizi acquistati dalle amministrazioni pubbliche tra quelli di maggiore impatto in termini di costo a carico della P.A.
In particolare, ricorda l’ANAC, “l’art. 9 (Acquisizione di beni e servizi attraverso soggetti aggregatori e prezzi di riferimento), del d.l. n. 66/2014 ha previsto, al comma 7, che “nelle more del perfezionamento delle attività concernenti la determinazione annuale dei costi standardizzati per tipo di servizio e fornitura”, l’Autorità debba fornire alle amministrazioni pubbliche una “elaborazione dei prezzi di riferimento alle condizioni di maggiore efficienza di beni e di servizi, tra quelli di maggiore impatto in termini di costo a carico della pubblica amministrazione.” I prezzi di riferimento pubblicati dall’Autorità “sono utilizzati per la programmazione dell’attività contrattuale della pubblica amministrazione e costituiscono prezzo massimo di aggiudicazione, anche per le procedure di gara aggiudicate all’offerta più vantaggiosa, in tutti i casi in cui non è presente una convenzione stipulata ai sensi dell’articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, in ambito nazionale ovvero nell’ambito territoriale di riferimento. I contratti stipulati in violazione di tale prezzo massimo sono nulli”.
In base a quanto stabilito dall’Autorità, quindi, i soggetti tenuti ad inviare i dati sono “tutte le stazioni appaltanti, ivi incluse le centrali di committenza di cui all’art. 33 del d. lgs. 163/2006 ed i soggetti aggregatori di cui all’art. 9, comma 1 del d.l. 66/2014,” che hanno stipulato contratti aventi ad oggetto i beni e/o servizi elencati nella Delibera.
Sono escluse dalla rilevazione le stazioni appaltanti che hanno aderito a convenzioni/accordi quadro aventi ad oggetto gli stessi beni e/o servizi oggetto di comunicazione.
I prezzi di riferimento ad oggi pubblicati (Delibera 839/2018) riguardano la fornitura di carta in risme (ultimo aggiornamento 2 ottobre 2018 – Allegato A alla Delibera).