ANAC: chiarimenti sull’iscrizione all’Albo dei componenti delle commissioni giudicatrici

Con Comunicato del 22 marzo 2017, il Presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione ha espresso chiarimenti in merito all’iscrizione all’Albo dei commissari di gara,  per come disciplinata dall’art. 78 del decreto legislativo n. 50/2016.

Ciò allo scopo di fornire alle pubbliche amministrazioni e a tutti i soggetti pubblici e privati interessati approfondimenti circa la disciplina  transitoria dell’istituto.

In particolare si è precisato come la normativa del Codice degli Appalti prescriva che “È istituito presso l’A.N.AC., che lo gestisce e lo  aggiorna secondo criteri individuati con apposite determinazioni, l’Albo  nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici nelle  procedure di affidamento dei contratti pubblici”; con la specificazione per cui “Fino all’adozione della disciplina in materia di  iscrizione all’Albo, si applica l’articolo 216, comma 12”.

A  fronte di ciò, dunque, l’ANAC ha ricordato come con Determinazione 16/11/2016 n. 1190 siano state emanate le relative Linee guida (n. 5/2016) che indicavano i criteri di scelta dei commissari  di gara e di iscrizione degli esperti nell’Albo nazionale obbligatorio dei  componenti delle commissioni giudicatrici, rimandandosi l’entrata in vigore  dell’Albo all’adozione di uno specifico Regolamento, che provvedesse a disciplinare le procedure  informatiche per garantire la casualità della scelta, la corrispondenza delle  professionalità richieste, la rotazione degli esperti, nonché le modalità di  comunicazione tra l’Autorità, le stazioni appaltanti e i commissari di gara,  stabilendo altresì i termini del periodo transitorio da cui scatta l’obbligo  del ricorso all’Albo.

Nel Comunicato del 22 marzo 2017, il Presidente dell’Autorità, dato atto che “”(…) ad oggi il predetto Regolamento non è stato adottato, stante anche il procedimento legislativo di  correzione che investe l’Istituto in oggetto (…)”” ha, pertanto, chiarito come “”(…) ai sensi degli  articoli 77, comma 12, e 216, comma 12, del citato decreto, la nomina della  commissione giudicatrice continua ad essere di esclusiva spettanza delle pubbliche  Amministrazioni secondo regole di organizzazione, competenza e trasparenza  preventivamente individuate. (…)””.

Vai alle Linee guida n.5/2016

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