ANAC: Linee guida in materia di accesso civico

Con la Delibera ANAC n. 1309 del 28 dicembre 2016 sono state rese le  “Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico di cui all’art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 33/2013”.

Si tratta di specifiche relative alla «definizione delle esclusioni e dei limiti» all’accesso civico a dati non oggetto di pubblicazione obbligatoria.

L’Autorità specifica come, per favorire forme diffuse di controllo e partecipazione: “Tale nuova tipologia di accesso generalizzato, delineata nel novellato art. 5, comma 2, del D. Lgs. 33/2013 (c.d. “Decreto trasparenza”) ai sensi del quale «chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, secondo quanto previsto dall’art. 5-bis», si traduce, in estrema sintesi, in un diritto di accesso non condizionato dalla titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti ed avente ad oggetto tutti i dati e i documenti e informazioni detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli per i quali è stabilito un obbligo di pubblicazione”.

L’accesso civico come appena delineato è attivabile nei confronti: delle pubbliche amministrazioni (art. 2-bis, comma 1); degli enti pubblici economici, ordini professionali, società in controllo pubblico ed altri enti di diritto privato assimilati (art. 2-bis, comma 2); delle società in partecipazione pubblica ed altri enti di diritto privato assimilati (art. 2-bis, comma 3).

In ogni caso nella Delibera 1309/2016 si è ribadita la distinzione tra accesso civico e accesso agli atti ex L. 241/1990, sottolineandosi le differenti finalità dei dettati normativi ma ponendo l’accento sulla circostanza per cui ormai deve dirsi pacifico il principio per cui il Legislatore, intendendo perseguire con decisione la trasparenza nell’attività amministrativa, favorisca la più ampia conoscibilità generalizzata degli atti, che deve costituire la regola, limitabile solo laddove si sia  in presenza di eccezionali situazioni poste a tutela di interessi (pubblici e privati) che possono essere lesi dalla rivelazione di certe informazioni.

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