Con la Determinazione n. 950 del 13/09/2017 l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha indicato i criteri cui attenersi in caso di acquisizione di beni o servizi particolari, perchè coperti – ad esempio – da privative, si rivelino infungibili o comporterebbero costi eccessivi qualora vi fosse un cambio del fornitore.
Si tratta, principalmente, di situazioni che caratterizzano il settore sanitario, le acquisizioni di servizi e forniture informatiche, i servizi di manutenzione e gli acquisti di materiali di consumo per determinate forniture/macchinari.
In tali casi – osserva l’Autorità – le stazioni appaltanti ricorrono frequentemente ad affidamenti mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara di cui all’art. 63 (o all’art. 125 per i settori speciali) del d.lgs. 18.4.2016, n.50 ed è stato calcolato che nel 2016 le gare aggiudicate in tal modo rappresentino circa il 18% degli affidamenti, con una inevitabile restrizione della concorrenza.
Nel documento, quindi, l’Autorità fornisce, ai sensi dell’art. 213, comma 2, d.lgs. 50/2016, indicazioni puntuali, sebbene non vincolanti, circa le modalità da seguire per accertare l’effettiva infungibilità di un bene o di un servizio, specificando “”gli accorgimenti che le stazioni appaltanti dovrebbero adottare per evitare di trovarsi in situazioni in cui le decisioni di acquisto in un certo momento vincolino le decisioni future (fenomeno cosiddetto del lock-in); le condizioni che devono verificarsi affinché si possa legittimamente ricorrere alla procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara in caso di infungibilità di beni e/o servizi.””.