Con la delibera n. 354 del 22 aprile 2020 l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha chiarito ulteriormente alcuni aspetti del giudizio di verifica dell’offerta anomala, rendendo un parere di precontenzioso su un’istanza con la quale un’impresa, seconda classificata nella procedura di gara, ha contestato il provvedimento di aggiudicazione per asserite illegittimità del sub-procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta, lamentando, in particolare: 1) l’insufficienza, ai fini della dimostrazione dell’affidabilità e serietà dell’offerta, della presentazione di preventivi con validità temporale limitata a soli 10 giorni; 2) la presentazione di giustificativi “parziali”, relativi solo al 10% delle voci di prezzo che concorrono a formare l’offerta; 3) l’omessa presentazione di giustificazioni con riferimento alle spese generali e all’utile di impresa.
Più nello specifico, il Consiglio dell’ANAC ha preliminarmente chiarito come, secondo l’orientamento consolidato della giurisprudenza e dell’Autorità, le valutazioni dell’Amministrazione in ordine all’anomalia e/o alla congruità dell’offerta costituiscano espressione di discrezionalità tecnica, sindacabile solo in caso di macroscopica irragionevolezza o di decisivo errore di fatto, cosicchè il sindacato dell’Autorità non potrebbe certo tradursi in una nuova verifica di merito, trattandosi di questione riservata all’esclusiva discrezionalità (tecnica) dell’Amministrazione, né potrebbe mai comportare una verifica delle singole voci dell’offerta, che risulterebbe un’indebita invasione della sfera propria della P.A..
A tale premessa, dunque, il parere ha fatto seguire il puntuale esame delle singole questioni sollevate dall’impresa istante e in particolare:
1) Quanto alla presentazione di preventivi dell’impresa fornitrice con valenza temporale limitata si è chiarito come debba essere ammessa la possibilità di produrre, in sede di verifica dell’anomalia, preventivi dell’impresa fornitrice con valore probante delle condizioni particolarmente vantaggiose spuntate dal concorrente di una gara pubblica e, laddove alcuni preventivi riportino una validità temporale limitata, tale termine debba essere inteso come quello entro il quale l’offerta può essere accettata dall’acquirente alle condizioni riportate nel preventivo.
Accettazione – si specifica – che vincola l’offerente a praticare quelle condizioni (e quei prezzi) per tutto il periodo di esecuzione del contratto, salvo diversi accordi tra le parti, cosicchè tale circostanza non potrebbe essere idonea ad inficiare l’affidabilità complessiva dell’offerta, laddove l’istante non dimostri che i prezzi offerti dai fornitori dell’aggiudicatario non sono stati accettati da quest’ultimo oppure che sono fuori mercato e, dunque, non praticabili dal fornitore.
2) Quanto alla mancata richiesta di giustificativi su alcune voci di costo, è stato specificato come nell’ambito del sub-procedimento di verifica dell’anomalia non possa ravvisarsi un’illegittimità nella mera circostanza per cui la stazione appaltante non abbia richiesto all’aggiudicatario il dettaglio di alcune voci di costo.
Si sottolinea, infatti, come la valutazione di anomalia debba essere compiuta in modo globale e sintetico, riferendola all’intera offerta e non già alle singole voci di costo ritenute incongrue (avulse dall’incidenza che potrebbero avere sull’offerta economica nel suo insieme), non essendo pertanto obbligatorio analizzare ogni singola voce, ma essendo sufficiente concentrarsi su quelle di maggiore rilevanza economica, effettuando una valutazione complessiva sulla sostenibilità e affidabilità dell’offerta.
3) Quanto alla soglia minima dell’utile di impresa, si è premesso come la valutazione richiesta alla stazione appaltante con riguardo alla congruità dell’offerta debba essere condotta in modo complessivo, avuto riguardo ai costi del personale, a quelli della sicurezza aziendale, all’incidenza dell’utile di gestione, nonché alle spese generali.
Tuttavia si è, altresì, sottolineata la necessità di ribadire il consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo il quale “al di fuori dei casi in cui il margine positivo risulti pari a zero, non è possibile stabilire una soglia minima di utile al di sotto della quale l’offerta deve essere considerata anomala, poiché anche un utile apparentemente modesto può comportare un vantaggio significativo, sia per la prosecuzione in sé dell’attività lavorativa, sia per la qualificazione, la pubblicità, il curriculum derivanti per l’impresa dall’essere aggiudicataria e aver portato a termine un appalto pubblico” (Cons. Stato, sez. V, 31 luglio 2019, n. 5435; Id., 25 luglio 2019, n. 5259; Id., 17 gennaio 2018, n. 269; Id. 13 febbraio 2017, n. 607).
In applicazione di tale principio, dunque, il Consiglio dell’ANAC ha dedotto che un utile di impresa stimato (nel caso di specie) al 4% del totale dell’offerta non porti di per sé a dubitare dell’affidabilità e serietà dell’offerta, in mancanza dell’allegazione di altri concreti elementi (da parte dell’istante) volti ad evidenziare una erosione dell’utile dichiarato dalla società dovuta alla sottostima delle voci di costo.