Con l’ordinanza n. 22697 del 26 luglio 2023, la Sezione tributaria della Corte di Cassazione è nuovamente intervenuta sul tema della inopponibilità del giudicato esterno in materia di contribuenza di bonifica, sulla base del principio di autonomia dei periodi d’imposta, valevole in generale laddove si verta su tributi periodici.
Il provvedimento costituisce un ulteriore tassello dell’orientamento giurisprudenziale sempre più uniforme dei Giudici di legittimità, che segue la recente analoga ordinanza n. 5745 del 24 febbraio 2023 e che rende ormai necessario che anche le Corti di merito recepiscano convintamente i principi enunciati dalla Cassazione, ancora sussistendo tentennamenti sul punto.
Nel caso da ultimo deciso, la Commissione Tributaria Regionale del Lazio aveva rigettato l’appello proposto da un contribuente consorziato avverso la decisione di I grado che, a sua volta, aveva disatteso l’impugnazione di un invito al pagamento emesso in relazione ai contributi consortili di bonifica dovuti dallo stesso ricorrente per l’anno 2016.
Tra i motivi di gravame del ricorso per Cassazione, il contribuente aveva denunciato l’asserita violazione di giudicato da parte della Corte regionale, che avrebbe disatteso un precedente riguardante la statuizione sulla non debenza del contributo per talune annualità pregresse.
Nel rigettare il ricorso, accogliendo tutte le prospettazioni del Consorzio di Bonifica 8 Conca di Sora, assistito da Arcangelo Guzzo, pure difensore di altro Consorzio nella causa conclusasi con l’ordinanza n. 5745/2023, la Corte di Cassazione ha così argomentato:
“in relazione alla denunciata violazione del giudicato va, quindi, considerato che – secondo l’orientamento espresso dalla Corte, a partire dalla pronuncia delle sezioni unite 16 giugno 2006, n. 13916 – se l’efficacia ultrattiva del giudicato non trova ostacolo, in materia tributaria, nel principio dell’autonomia dei periodi d’imposta, ciò non di meno è prospettabile soltanto in relazione agli elementi costitutivi della fattispecie che, estendendosi ad una pluralità di periodi d’imposta «assumono carattere tendenzialmente permanente», non anche con riferimento ai fatti «non aventi caratteristica di durata e comunque variabili da periodo a periodo» (v., altresì, Cass., 16 maggio 2019, n. 13152; Cass., 3 gennaio 2019, n. 37; Cass., 1 luglio 2015, n. 13498; Cass., 30 ottobre 2013, n. 24433; Cass., 29 luglio 2011, n. 16675; Cass., 22 aprile 2009, n. 9512);
– nella fattispecie, pertanto, l’accertamento condotto con riferimento all’insussistenza del beneficio specifico e diretto per l’anno 2010 non poteva considerarsi suscettibile di applicazione ultrattiva venendo, per l’appunto, in rilievo elemento di fattispecie che (ben) può variare in relazione ai diversi periodi di imposizione;
– in conformità, allora, a detto principio di diritto, il giudice del gravame – una volta che aveva accertato che il terreno della contribuente usufruiva delle opere di sistemazione idraulica realizzate dal Consorzio – ha ben ritenuto recessiva l’eccezione di giudicato esterno, così implicitamente disattendendola”.
In altre parole ciò che viene in rilievo nella materia de qua è il miglioramento fondiario (c.d. beneficio di bonifica) che il consorziato riceve nel singolo periodo impositivo, sicché i presupposti che giustificano il pagamento del contributo di bonifica possono tanto sussistere in merito ad una precisa annualità, quanto non sussistere in una diversa – precedente o successiva – annualità.
La periodicità del contributo, quindi, implica che il beneficio sia necessariamente presente in ciascun anno per cui si impone il pagamento; al contempo, il giudicato relativo alla non debenza del contributo consortile – non ravvisandosi nel periodo in questione alcun beneficio – non può (rectius: non deve) trovare applicazione in differenti periodi impositivi (precedenti ovvero successivi).