Ancora sulla legittimità dell’imposizione contributiva dei Consorzi di Bonifica

La Commissione Tributaria provinciale di Padova, con la sentenza n. 622/1/2017 dei 6 aprile-25 luglio 2017 ha chiarito ulteriormente alcuni punti fondamentali circa la legittimità dell’imposizione contributiva dei Consorzi di Bonifica.

La decisione, infatti, è solo l’ultima delle numerose sentenze tributarie che hanno statuito in favore del Consorzio di Bonifica Brenta (già Pedemontano Brenta), che da lungo tempo è coinvolto, sempre assistito dall’avvocato Arcangelo Guzzo, in una controversia nei confronti del Comune di Bassano del Grappa per il pagamento dei tributi consortili.

Nel caso sottoposto all’esame della Commissione padovana, il Comune di Bassano del Grappa aveva impugnato le cartelle esattoriali emesse per le annualità dal 2004 al 2012, eccependo:

– l’inesistenza della notifica e la conseguente nullità delle cartelle;

– la nullità delle cartelle per carenza di motivazione;

– la nullità per difetto di sottoscrizione e mancata indicazione del responsabile del procedimento;

– l’illegittimità del ruolo e, conseguentemente, delle cartelle, atteso l’apparente fondamento su un Piano di classifica per il riparto della contribuenza consortile che estenderebbe indistintamente a tutti gli immobili l’imposizione del contributo senza giustificazione del beneficio ricevuto;

– inesistenza del “beneficio previsto per la legittimazione della contribuzione”;

– in subordine, l’inopponibilità della pretesa tributaria iscritta a ruolo per alcuni immobili non più di proprietà e disponibilità del Comune di Bassano.

Il Consorzio di Bonifica ha articolato difese punto per punto, evidenziando l’inammissibilità e l’infondatezza delle argomentazioni avversarie, che – infatti – sono state tutte ritenute non meritevoli di accoglimento da parte della Commissione Tributaria provinciale.

Più nello specifico, nel condividere integralmente le difese svolte dal Consorzio di Bonifica, nella sentenza n. 622/1/ 2017 sono stati rigettati tutti i ricorsi del Comune di Bassano del Grappa, condannato, altresì, al pagamento delle spese legali.

Quanto alle motivazioni, si legge nella sentenza come, in primo luogo,  le eccezioni preliminari dell’Ente locale siano state ritenute “”(…) assolutamente pretestuose e prive di fondamento (…)””.

Ciò sia per quel che riguarda i vizi dedotti rispetto alla notifica che alla motivazione delle cartelle mentre “parimenti infondate” sono state ritenute le ulteriori eccezioni formali che il Comune di Bassano del Grappa ha ritenuto di sollevare in ordine alla asserita mancanza di sottoscrizione delle cartelle e all’indicazione del responsabile del procedimento.

Il tutto sulla base degli insegnamenti ben radicati nella giurisprudenza tanto di merito che di legittimità, i quali sono stati ampiamente richiamati dai Giudici tributari sulla scia delle difese del Consorzio.

La Commissione ha anche ribadito la sostanziale differenza tra i contributi consortili e i canoni per la depurazione delle acque fognarie, in considerazione della diversa natura dei servizi, come definitivamente chiarito dalla Corte di Cassazione nella sentenza resa a Sezioni Unite n. 18327/2010.

Per  quanto riguarda le contestazioni del Comune di Bassano del Grappa in relazione al Piano di classifica, poi, è stato necessario distinguere tra i tributi facenti riferimenti al Piano di Classifica approvato nel 2012 e quello precedente, risalente al 2001.

Ed invero, mentre per le cartelle emesse sulla base del provvedimento più datato la Commissione ha dichiarato la propria carenza di giurisdizione, spettando la medesima al Giudice Amministrativo, trattandosi di Piano di Classifica adottato in epoca antecedente all’entrata in vigore  della L. n.448/2001, per le cartelle recanti i tributi esposti sulla base del riparto di contribuenza di cui al Piano di Classifica del 2012, si legge nella sentenza come “”(…) non si ravvisa alcuna specifica contestazione avverso tale provvedimento (…). L’unica vera critica (…) risulta essere quella sulla mancata dimostrazione della sussistenza del beneficio (…)””.

Sul punto la difesa del Consorzio aveva fatto ampio richiamo all’insegnamento unanime e consolidato della Corte di Cassazione, la quale ha, da molti anni ormai, chiarito come la sussistenza di un Piano di Classifica imponga una presunzione di sussistenza di vantaggio ricevuta dall’attività consortile, che può essere superata solo da prova contraria, il cui onere è a carico di chi contesta il beneficio.

La Commissione Tributaria, dunque, nel rigettare anche sotto tale profilo i ricorsi del Comune, non ha potuto che constatare come le argomentazioni dell’Ente locale si siano risolte in  eccezioni meramente labiali e generiche, “”(…) in quanto il Comune non ha contestato alcun elemento specifico afferente al Piano di Classifica, dogliandosi esclusivamente sulla presunta assenza di beneficio degli immobili di proprietà rientranti nelle competenze territoriali del Consorzio, limitandosi ad una generica rimostranza che non può essere condivisa stante la mancanza assoluta di qualsiasi elemento di prova (…)””.

Leggi la sentenza

 

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