Ancora una volta affermata dal T.A.R. Lazio la legittimità e validità delle convenzioni tra Consorzi di Bonifica e ATO

Con la sentenza n. 6154/2017 del T.A.R. Lazio – Roma, pubblicata il 24 maggio 2017, sono state totalmente accolte le argomentazioni dell’avvocato Claudio Martino e dell’avvocato Arcangelo Guzzo a difesa del Consorzio di Bonifica della Maremma Etrusca e del Consorzio di Bonifica Val di Paglia Superiore nel giudizio intentato dall’ATO di Viterbo avverso i provvedimenti regionali con cui era stato disposto il commissariamento dell’ATO medesimo e si era fatto luogo alla adozione della convenzione tipo di cui all’art.36 della legge regionale Lazio n. 53/1998 ed alla successiva stipula della convenzione tra Consorzio ed ATO, con la quantificazione del canone dovuto da quest’ultimo.

Nel condividere tutte le difese ed eccezioni dei Consorzi, dunque, (i soli a contrastare le pretese dell’ATO, posto che la Regione Lazio, come si legge nella sentenza, si è solo “formalmente costituita”, affidandosi, così, di fatto, alle argomentazioni portate avanti dai Consorzi), il T.A.R. ha sottolineato come il Gestore del Servizio Idrico Integrato debba necessariamente riconoscere agli Enti di bonifica un contributo per il beneficio conseguito dall’utilizzo dei canali consortili quale recapito finale degli scarichi provenienti dai centri urbani, specificando, altresì, che detto contributo è disciplinato, come da sempre sostenuto nelle difese di questo Studio, dall’art.36 della citata legge regionale e non da altri disposti normativi.

Di conseguenza i Giudici amministrativi hanno statuito che anche gli scarichi delle acque meteoriche e superficiali (le c.d. acque bianche) e non soltanto quelli provenienti dal ciclo fognario, debbano essere tenuti in considerazione nel computo del canone, peraltro ricordandosi come nel Lazio le reti fognarie siano di tipo misto.

Anche per quel che attiene al quantum del canone, inoltre, il T.A.R. ha condiviso le difese dei Consorzi,  dando atto che esso è stato correttamente determinato tra le parti e riconoscendo, dunque, pure sotto tale profilo la piena legittimità e validità della convenzione stipulata con l’ATO Viterbo.

Non può evitarsi, quindi, di sottolineare come la decisione si presenti di grande importanza per la posizione dei Consorzi di Bonifica, sia perchè consolida i due precedenti già favorevoli del T.A.R. Lazio – Latina (sentenze nn. 982/2011 e 834/2013), che, in relazione alla convenzione stipulata con l’ATO Latina, pure aveva condiviso in favore del Consorzio dell’Agro Pontino e del Consorzio Sud Pontino le prospettazioni di questo Studio in termini simili a quanto statuito dal T.A.R. Lazio con la sentenza qui commentata, sia perchè l’esito della decisione dovrebbe ulteriormente indurre la Regione Lazio ad accelerare i tempi per la stipula della nuova convenzione, anche per quel che riguarda l’aggiornamento dei canoni, essendo quella attuale, ora in regime di prorogatio, ormai scaduta sin dal 31 dicembre 2010.

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