Dopo l’entrata in vigore del Codice dei Contratti pubblici, le decisioni dei Giudici amministrativi iniziano a delineare sempre più il quadro interpretativo delle nuove norme.
E’ il caso, ad esempio, della sentenza n. 1104 del 5 luglio 2018, con cui il TAR Puglia – Lecce, ha chiarito quali siano i principi applicabili a tutti gli appalti pubblici, compresi gli affidamenti sotto soglia, e quali no, trattando una fattispecie in cui si verteva su raggruppamenti e requisiti professionali.
Il ricorso prendeva le mosse dalla contestazione da parte di un’Impresa concorrente del mancato rispetto degli artt. 48 comma 5 (raggruppamenti temporanei di impresa) e 83 comma 8 (requisiti in capo al mandatario) del D.Lgs. 50/2016 da parte dell’Impresa aggiudicataria di una gara sotto soglia.
Nella decisione n. 1104/2018, vengono esaminate tutte le norme del Codice applicabili ai contratti sotto soglia, specificandosi come:
“”Giova premettere il quadro normativo che regola la fattispecie in esame.
L’art. 36 comma 1 del D.Lgs. n. 50 del 2016 prescrive che “L’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 avvengono nel rispetto dei principi di cui agli articoli 30, comma 1, 34 e 42, nonché del rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e in modo da assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese. Le stazioni appaltanti possono, altresì, applicare le disposizioni di cui all’articolo 50”.
In forza dell’art. 30 comma 1 del medesimo decreto legislativo, “l’affidamento e l’esecuzione di appalti di opere, lavori, servizi, forniture e concessioni, ai sensi del presente codice garantisce la qualità delle prestazioni e si svolge nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza. Nell’affidamento degli appalti e delle concessioni, le stazioni appaltanti rispettano, altresì, i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità con le modalità indicate nel presente codice”.
Ancora, ai sensi dell’art. 4 del predetto testo normativo: “L’affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, dei contratti attivi, esclusi, in tutto o in parte, dall’ambito di applicazione oggettiva del presente codice, avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell’ambiente ed efficienza energetica”.””
All’esito della disamina dell’intero impianto normativo dedicato ai contratti sotto soglia, dunque, il TAR Puglia conclude affermando come “”negli appalti di servizi sotto soglia sono applicabili soltanto i principi stabiliti agli artt. 30, comma 1, 34 e 42 – oltre al principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti – del nuovo codice dei contratti pubblici.
Si tratta, in particolare, dei seguenti principi, come enucleati anche dall’ANAC nelle sue linee guida sul punto: a) economicità, ossia l’uso ottimale delle risorse da impiegare nello svolgimento della selezione ovvero nell’esecuzione del contratto; b) efficacia, cioè la congruità dei propri atti rispetto al conseguimento dello scopo e dell’interesse pubblico cui sono preordinati; c) tempestività, ovvero l’esigenza di non dilatare la durata del procedimento di selezione del contraente in assenza di obiettive ragioni; d) correttezza, consistente in una condotta leale ed improntata a buona fede, sia nella fase di affidamento sia in quella di esecuzione; e) libera concorrenza, che si sostanzia nell’effettiva contendibilità degli affidamenti da parte dei soggetti potenzialmente interessati; f) non discriminazione e parità di trattamento degli operatori economici, con conseguente valutazione equa ed imparziale dei concorrenti e l’eliminazione di ostacoli o restrizioni nella predisposizione delle offerte e nella loro valutazione; g) trasparenza e pubblicità, che riguarda la conoscibilità delle procedure di gara, nonché l’uso di strumenti che consentano un accesso rapido e agevole alle informazioni relative alle procedure; h) proporzionalità, ossia l’adeguatezza e idoneità dell’azione rispetto alle finalità e all’importo dell’affidamento; i) sostenibilità energetica ed ambientale, che attiene alla previsione nei bandi di gara clausole e specifiche tecniche che contribuiscano al conseguimento degli obiettivi ambientali ed energetici (ex multis: T.A.R. Milano n. 2232/2017).””.
In definitiva, pertanto, nei contratti sotto soglia la disciplina di cui agli articoli 48 ed 83 Codice non può essere applicata, se non nei limiti in cui eventualmente ed espressamente richiamata dalla lex specialis.
Nel caso all’esame del TAR, il Collegio ha ritenuto essere stati rispettati i principi di cui agli articoli 4, 30, 36 del Codice Appalti, oltre alle Linee Guida Anac, rigettandosi, così, il ricorso dell’Impresa ricorrente.
Leggi la sentenza del Tar Puglia – Lecce, 5 luglio 2018, n. 1104