Il 12 giugno 2019 è stato definitivamente convertito in legge, con numerose e rilevanti modifiche, il D.L. n.32/2019, ossia il decreto c.d. sblocca cantieri.
La Legge di conversione, la n. 55 del 14 giugno 2019, è stata pubblicata nella G. U. n. 140 del 17 giugno 2019, con entrata in vigore il 18 giugno 2019.
Di primaria importanza sono le disposizioni (artt. 1 e 2) che introducono una vera e propria sospensione, a titolo sperimentale e fino al 31 dicembre 2020, di alcune norme del Codice degli Appalti e precisamente dell’art. 37, 4 comma, dell’art. 59, 1 comma, 4 periodo e dell’art. 77, 3 comma.
Fino a tutto il 2020, quindi, (salva la possibilità per il Parlamento di limitare tale sospensione al 31 dicembre 2019, previa adeguata relazione sul punto) saranno , di fatto, disapplicate le norme relative a:
- Le modalità di acquisto di lavori, servizi e forniture per i comuni non capoluogo di provincia tramite centrali di committenza
- Il divieto di appalto di integrato
- L’obbligo di scegliere i commissari nell’albo degli esperti tenuto dall’ANAC, rimanendo l’obbligo, tuttavia, per i soggetti aggiudicatori, di selezionare i commissari secondo regole di competenza e trasparenza che devono essere individuate, preventivamente, dalla stazione appaltante con proprie norme interne.
Inoltre, sempre per tutto il periodo sino alla fine del 2020, la disciplina di cui all’art. 133, 8 comma, del Codice degli Appalti, prevista per i settori speciali, sarà estesa anche a quelli ordinari, cosicchè sarà possibile per i bandi prevedere l’esame delle offerte prima dell’operazione di verifica dell’idoneità degli offerenti.
Quanto poi alle più significative modifiche che sono state apportate all’originario testo del decreto devono segnalarsi:
– Quelle relative al subappalto, laddove, fino al 31 dicembre 2020, è stato stabilito (in deroga all’art. 105 del Codice) che il limite è lasciato alle indicazioni delle stazioni appaltanti per come riportato nel bando di gara, ferma l’insuperabilità della quota del 40 per cento dell’importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture.
Sempre in tema di subappalto, poi, è stata sospesa la norma in tema di terna di subappaltatori (art. 105, 6 comma) e una parte dell’art. 174, 2 comma, laddove si stabilisce che, ai fini del subappalto, i soci di società di progetto costituite dai concessionari non vengono considerate come terzi.
– Quelle relative alle disposizioni sul Regolamento di esecuzione, attuazione ed integrazione.
Nel testo di conversione, infatti, sono elencate le materie di cui si dovrà occupare il Regolamento, così individuate:
a) nomina, ruolo e compiti del responsabile del procedimento;
b) progettazione di lavori, servizi e forniture, e verifica del progetto;
c) sistema di qualificazione e requisiti degli esecutori di lavori e dei contraenti generali;
d) procedure di affidamento e realizzazione dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie;
e) direzione dei lavori e dell’esecuzione;
f) esecuzione dei contratti di lavori, servizi e forniture, contabilità, sospensioni e penali;
g) collaudo e verifica di conformità;
h) affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria e relativi requisiti degli operatori economici;
i) lavori riguardanti i beni culturali.
Dalla entrata in vigore della legge di conversione, dunque, cesseranno di avere efficacia le Linee Guida ANAC relative alle materie indicate nell’appena ricordato elenco e quelle che siano in contrasto con le disposizioni del nuovo Regolamento, il quale, dunque, non andrà a sostituire la totalità degli atti emessi o ancora da predisporre, essendo un provvedimento di affiancamento al Codice solo per alcuni aspetti dovendosi, di contro, ancora essere consultati i decreti e Linee Guida ANAC per quanto non di competenza del Regolamento.
– Quelle relative alle cause di esclusione per violazioni tributarie non definitivamente accertate
Nel nuovo testo si è omesso di convertire la disposizione in materia di esclusioni per mancato pagamento di imposte tasse, anche se non definitivamente accertato.
La precedente norma secondo cui “un operatore economico può essere escluso dalla partecipazione a una procedura d’appalto se la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso non ha ottemperato agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali non definitivamente accertati”, quindi, non sarà applicabile.
– Quelle relative alle riserve su aspetti progettuali
Il comma 10 dell’articolo 1 del testo della legge di conversione prevede che fino al 31 dicembre 2020 possano essere oggetto di riserva anche gli aspetti progettuali che sono stati oggetto di verifica ai sensi dell’articolo 25 (verifica preventiva dell’interesse archeologico) del Codice con conseguente estensione dell’ambito di applicazione dell’accordo bonario di cui all’articolo 205 del Codice.
Resta, comunque, in vigore il comma 2 dell’articolo 205 del Codice che prevede che non possono essere oggetto di riserva gli aspetti progettuali che sono stati oggetto di verifica ai sensi dell’articolo 26 (verifica preventiva della progettazione) del Codice.
– Quelle sulle anticipazione del 20% per tutte le tipologie di appalti
Si è estesa l’anticipazione del 20% a tutti gli appalti, quindi anche agli affidamenti di forniture e servizi, ricomprendendo pure quelli di architettura e ingegneria.
– Quelle sull’approvazione di varianti su progetti CIPE
La legge di conversione ha stabilito che per il 2019 e 2020 le varianti apportate ai progetti definitivi approvati dal CIPE, sia nella redazione dei progetti esecutivi che in fase di realizzazione delle opere, sono approvate esclusivamente dal soggetto aggiudicatore, sempre che non superino il 50% del progetto approvato, posto che oltre tale limite l’approvazione spetterà comunque al CIPE.
– Quelle sulla verifica della progettazione da parte degli uffici della Stazione appaltante
Viene introdotta la possibilità, per le stazioni appaltanti che dispongano di un certificato sistema di controllo interno di qualità (e non solo per i soggetti accreditati ai sensi UNI EN ISO/IEC 17020 e per i prestatori di servizi di ingegneria e architettura quindi) di effettuare la verifica di progetti di lavori di importo compreso tra i 20 milioni di euro e la soglia di cui all’articolo 35 del Codice.
– Quelle relative alla scadenza dei certificati
E’ stato introdotto il comma 2-bis all’articolo 86 del Codice, prevedendosi che, ai soli fini della prova dell’assenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 in capo all’operatore economico che partecipa alla procedura e ai soggetti di cui l’operatore economico si avvale nonché ai subappaltatori, i certificati e gli altri documenti hanno una durata pari a sei mesi dalla data del rilascio.
Fatta eccezione per il DURC, quindi, la Stazione appaltante, per i certificati e documenti già acquisiti e scaduti da non oltre sessanta giorni e qualora sia pendente il procedimento di acquisito, può procedere alla verifica dell’assenza dei motivi di esclusione con richiesta diretta agli enti certificatori di eventuale conferma del contenuto dell’attestazione già rilasciata. Gli enti certificatori provvedono a fornire riscontro entro trenta giorni dalla richiesta. Decorso tale termine il contenuto dei certificati e degli altri documenti si intende confermato.
– Quelle relative alla prevenzione del contenzioso
Con l’intento di prevenire il contenzioso sull’esecuzione del contratto, è stata concessa alle parti la possibilità, prima dell’avvio dell’esecuzione (e non oltre 90 giorni da tale data), di costituire un collegio consultivo tecnico, formato da tre membri qualificati, scelti e approvati dalle parti di comune accordo, con funzioni di assistenza alla risoluzione delle controversie di ogni natura.
Si è specificato che l’eventuale accordo raggiunto non ha natura transattiva, salva diversa volontà espressa in sede di sottoscrizione dell’accordo stesso.
– Quelle sul parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici
Fino alla data del 31 dicembre 2020, i limiti di importo per i quali è necessario il parere obbligatorio del Consiglio superiore dei lavori pubblici sono stati elevati da 50 a 75 milioni di euro ed il termine per la resa del provvedimento, che dovrà fornire anche una valutazione di congruità del costo, è stato fissato in 45 giorni dalla data di trasmissione del progetto.
– Quelle sugli operatori economici nei mercati elettronici
Introdotti due nuovi commi (6-bis e 6-ter) all’articolo 36 del Codice, prevedendosi che, ai fini dell’ammissione e della permanenza degli operatori economici nei mercati elettronici, il soggetto responsabile dell’ammissione verifica l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del codice su un campione significativo di operatori economici.
Quando poi verrà effettivamente istituita la Banca dati nazionale degli operatori economici secondo quanto previsto dall’art. 81 del Codice, tale verifica andrà effettuata attraverso tale organismo.
La stazione appaltante, comunque, verifica esclusivamente il possesso da parte dell’aggiudicatario dei requisiti economici e finanziari e tecnico-professionali, ferma restando la verifica del possesso dei requisiti generali effettuata dalla stazione appaltante qualora il soggetto aggiudicatario non rientri tra gli operatori economici verificati a campione.
– Quelle relative alle spese tecniche del quadro economico
All’articolo 23 del Codice, sono stati aggiunti i commi 11-bis e 11-ter, prevedendosi così che tra le spese tecniche da inserire nel quadro economico di ciascun intervento siano comprese le spese di carattere strumentale sostenute dalle amministrazioni aggiudicatrici in relazione all’intervento e che le spese strumentali, incluse quelle per sopralluoghi, riguardanti le attività finalizzate alla stesura del piano generale degli interventi del sistema accentrato delle manutenzioni, siano a carico delle risorse iscritte sui pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze trasferite all’Agenzia del demanio.