Con la pronuncia n. 2526/2021 il Consiglio di Stato è tornato a pronunciarsi sull’ammissibilità e i limiti del c.d. “avvalimento premiale” che ricorre, come noto, nelle ipotesi in cui i contratti di avvalimento e, dunque, i requisiti “prestati” vengano utilizzati ai fini del conseguimento di un maggiore punteggio tecnico e non solo ai fini della qualificazione.
Il Consiglio di Stato, sposando l’orientamento giurisprudenziale per così dire intermedio, ha precisato che il limite (e il conseguente divieto) dell’istituto deve rinvenirsi nelle ipotesi in cui l’avvalimento sia meramente premiale, in cui, cioè, l’unico scopo voluto “(che trasmoda in alterazione, piuttosto che in implementazione, della logica concorrenziale) sia esclusivamente quello di conseguire (non sussistendo alcuna necessità dell’incremento delle risorse) una migliore valutazione dell’offerta”.
In altre parole, si è esclusa l’ammissibilità dell’avvalimento premiale solo laddove il solo ed unico scopo sia quello di conseguire un maggior punteggio tecnico, pur avendo già in proprio l’operatore economico ausiliato tutti i mezzi e i requisiti necessari per concorrere. In tal caso, infatti, si assisterebbe “all’abuso dell’avvalimento, trasformandolo, di fatto, in un mero escamotage per incrementare il punteggio ad una offerta cui nulla ha concretamente da aggiungere la partecipazione ausiliaria”.
La circostanza dirimente, pertanto, risiede proprio nella concretezza dell’apporto fornito dall’ausiliaria, essendo “fisiologica l’eventualità che l’operatore economico concorrente ricorra all’avvalimento al fine di conseguire requisiti di cui è carente e, nello strutturare e formulare la propria offerta tecnica, contempli nell’ambito della stessa anche beni o prodotti forniti dall’impresa ausiliaria, ovvero mezzi, attrezzature, risorse e personale messi a disposizione da quest’ultima”.
La necessità che i requisiti oggetto di avvalimento – per poter essere valutati ai fini del punteggio tecnico – qualifichino operativamente ed integrativamente il tenore dell’offerta, quindi, ha condotto i Giudici di Palazzo Spada ad escludere l’ammissibilità dell’avvalimento premiale nel caso in cui i requisiti messi a disposizione dall’ausiliaria riguardino esperienze pregresse di quest’ultima o titoli.