Chiarimenti ANAC sui termini di conclusione delle procedure di affidamento

Il Presidente ANAC nel Comunicato dell’11 marzo 2025 ha fornito chiarimenti per superare criticità che l’Autorità ha rilevato in merito al rispetto del principio della massima tempestività nell’affidamento dei contratti pubblici da parte delle Stazioni appaltanti.

In particolar modo l’attenzione è stata posta sull’interpretazione e applicazione delle disposizioni vigenti, primo tra tutti dell’articolo 17, comma 3, del Codice dei contratti, che richiede che le Stazioni appaltanti e gli Enti concedenti procedano alla pubblicazione dei documenti di gara iniziali e concludano le procedure di selezione nei termini indicati nell’allegato I.3.

L’articolo 1, comma 1, dell’allegato richiamato, infatti, prevede termini massimi per la conclusione delle procedure (differenziati per tipologia), mentre il comma 3 chiarisce che i termini indicati decorrono dalla pubblicazione del bando di gara o dall’invito ad offrire e cessano con l’aggiudicazione alla migliore offerta.

A fronte di tale dato normativo, quindi, ANAC ha ritenuto opportuno sottolineare come i termini stabiliti dal Codice costituiscano termini massimi e assolvano alla funzione di accertare le responsabilità amministrative e/o contabili dei dipendenti incaricati dello svolgimento delle procedure di gara, posto che il superamento dei termini equivale a silenzio inadempimento e rileva al fine della verifica del rispetto del dovere di buona fede.

Viene poi chiarito come il richiamo all’articolo 1 dell’allegato I.3, debba essere interpretato in conformità a quanto previsto dall’articolo 4 del Codice e, quindi, interpretato alla luce dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 3.

Nello specifico l’articolo 1, comma 1, prevede che le Stazioni appaltanti e gli Enti concedenti perseguono il principio del risultato dell’affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività, mentre i commi 3 e 4 precisano che il principio del risultato costituisce attuazione del principio del buon andamento e dei correlati principi di efficienza, efficacia ed economicità, rappresentando un criterio prioritario sia per l’esercizio del potere discrezionale che per l’individuazione della regola del caso concreto, nonché per valutare la responsabilità del personale che svolge funzioni amministrative o tecniche nelle fasi delle procedure di affidamento e attribuire gli incentivi.

Inoltre – prosegue il Comunicato – “(…) si evidenzia che il principio del risultato è espressamente perseguito nell’interesse della comunità e per il raggiungimento degli obiettivi dell’Unione europea. (…)”, ragion per cui il mancato rispetto del principio della massima tempestività nell’aggiudicazione e nella stipula del contratto rischia “(…) di pregiudicare il mantenimento degli impegni assunti nell’ambito del PNRR, con grave danno economico per il Paese. (…)”.

La disamina delle criticità rilevate da ANAC mette in evidenza poi anche i principi contenuti nel recente decreto correttivo al Codice dei contratti, che “(…) ha attribuito notevole importanza all’efficienza decisionale delle stazioni appaltanti qualificate, disponendo che, a decorrere dal 1° gennaio 2025, le stesse sono tenute a monitorare, con cadenza semestrale, la propria efficienza nello svolgimento delle procedure di affidamento attraverso una verifica del tempo medio intercorrente tra il termine fissato per la presentazione delle offerte e la data di stipula del contratto. (…)”.

Si punto si ricorda come, all’articolo 11, comma 4-bis, dell’allegato II.4 del Codice sia espressamente previsto che, nel caso in cui il tempo medio rilevato sia superiore a centosessanta giorni, le stazioni appaltanti devono comunicare tempestivamente all’ANAC un piano di riorganizzazione contenente le misure e gli obiettivi temporali per ridurre le tempistiche di affidamento, fermo che per il successivo comma 4-ter, la mancata comunicazione del piano di riorganizzazione o la mancata adozione delle misure proposte costituiscono gravi violazioni punibili ai sensi dell’articolo 63, comma 11, del Codice.

E’ – viceversa – prevista la possibilità di beneficiare di requisiti premiali, in occasione della revisione della qualificazione, per le Stazioni appaltanti e le Centrali di committenza qualificate che dimostrino di aver contenuto i tempi medi di affidamento entro i centoquindici giorni.

A conclusione dei chiarimenti resi nell’ambito dell’articolato approfondimento svolto da ANAC, il comunicato richiama, dunque, le Stazioni appaltanti al rispetto del principio della massima tempestività, evidenziandosi “(…) che la piena attuazione delle disposizioni in materia di digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti pubblici e il corretto utilizzo delle Piattaforme di approvvigionamento digitale consente la massima semplificazione e accelerazione delle procedure, con notevoli benefici sulla riduzione dei tempi di affidamento dei contratti. (…)”.

Leggi il Comunicato del Presidente dell’11 marzo 2025

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