Con una circolare, la n. 298 del 20 novembre 2023, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha reso alcuni indirizzi interpretativi, “condivisi con la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi”, in merito all’art. 50 del nuovo Codice dei contratti con riferimento al ricorso alle procedure ordinarie per affidamenti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie definite dall’art. 14 del Codice stesso.
Nel ricordare, infatti, le modalità ammesse dall’art. 50 per l’affidamento degli appalti, la circolare chiarisce come il nuovo Codice abbia inteso dare seguito al più ampio contesto di semplificazioni legislative in atto, individuando soglie di affidamenti “al di sotto delle quali possono essere utilizzate procedure ritenute idonee a soddisfare le esigenze di celerita’ e semplificazione nella selezione dell’operatore economico, fermi restando i principi fondamentali del Codice.“.
Proprio l’art. 1 del Codice, del resto, impone alle stazioni appaltanti e agli enti concedenti di perseguire il risultato dell’affidamento del contratto con la massima tempestività in attuazione del principio del buon andamento, efficienza, efficacia e economicità’ della P.A.., anche – si specifica – “nell’interesse della comunità e per il raggiungimento degli obiettivi dell’Unione europea”.
Si ribadisce, pertanto, come l’art. 48, comma 1, del Codice, sulla disciplina comune applicabile ai contratti sotto-soglia, richiamando accanto al principio del risultato tutti i principi contenuti nel titolo I della Parte I del Primo Libro del Codice, confermi che le procedure del sotto-soglia debbano essere interpretate e applicate tenendo conto, al contempo, del principio del risultato, degli ulteriori principi del Titolo I, Parte I, Primo Libro del Codice e dei principi generali dell’ordinamento attraverso le prassi delle Amministrazioni pubbliche e la giurisprudenza.
Con la conseguenza, in definitiva, che le disposizioni contenute nell’art. 50 del Codice “vanno interpretate ed applicate nel solco dei principi e delle regole della normativa di settore dell’Unione europea, che in particolare richiama gli Stati membri a prevedere la possibilita’ per le amministrazioni aggiudicatrici di applicare procedure aperte o ristrette, come disposto dalla direttiva 2014/24/UE. “