Collegamento di fatto e momento dell’effettiva violazione dell’interesse tutelato in tema di esclusione dalla gara: i chiarimenti del Consiglio di Stato

La sussistenza di un collegamento di fatto tra imprese per quanto risultante da indizi precisi, gravi e concordanti non legittima alcuna esclusione automatica, dovendosi sempre verificare l’effettiva, concreta ed attuale lesione della par condicio e della concorrenza tra operatori.

Il Consiglio di Stato, infatti, con la sentenza n. 5438 del 30 giugno 2022 ha specificato come non si possa mai prescindere dall’accertare quale concreto impatto abbia il rapporto di collegamento sul comportamento delle aziende nell’ambito della partecipazione alla gara, poichè è “al momento della presentazione dell’offerta, che occorre accertare, alla luce dei principi espressi dalla giurisprudenza comunitaria (Corte di Giustizia, Sez.IV, 19 maggio 2009, C-538/2007), se l’eventuale collegamento, dimostrato a livello strutturale, abbia poi avuto (…) l’effetto di determinare la presentazione di offerte riconducibili ad un unico centro decisionale.”.

Nel caso sottoposto all’attenzione del Consiglio di Stato, quindi, si è statuita l’illegittimità dell’esclusione preventiva di due aziende in collegamento sostanziale, essendosi osservato come non sia consentito arretrare la soglia dell’accertamento di un’eventuale lesione degli interessi tutelati dall’art. 80 Codice dei contratti “in una fase anteriore alla effettiva verifica di un accadimento lesivo dei beni tutelati, ossia prima ancora che vi sia concreta domanda di partecipazione ad un bando di gara”, perchè è solo in tale momento che tale violazione può aver rilievo.

Leggi la sentenza n. 5438/2022

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