Collegio Consultivo Tecnico: presupposti per la costituzione e modalità della fissazione dei compensi

Il parere n. 3081 del 6 dicembre 2024 reso dal Supporto Giuridico del Ministero delle Infrastrutture in risposta a un quesito formulato da una Stazione appaltante sulla fissazione dei compensi del Collegio Consultivo Tecnico (CCT) è l’occasione per puntualizzare alcuni aspetti oggi regolati dall’art. 215 del D.Lgs. 36/2023.

Se infatti la costituzione del Collegio Consultivo Tecnico era stata resa obbligatoria dal Decreto semplificazioni n. 76/2020 solo nel caso di lavori sopra soglia comunitaria (nell’importo all’epoca di 5.225.000 euro), ora il CCT è obbligatorio sia in caso di appalti di servizi e forniture di importo pari o superiore a 1 milione di euro che per lavori pubblici di importo pari o superiore alla soglia di 5.538.000 euro e il mancato adempimento comporta sia la possibilità di ricorrere al TAR contro l’inerzia della P.A. sia responsabilità dirigenziali, erariali e risarcitorie.

Fondamentale quindi è la corretta gestione dell’istituto, rispettando le Linee Guida del Ministero delle Infrastrutture, che rappresentano il riferimento operativo fondamentale per il funzionamento del Collegio, integrate dai pareri del Servizio Giuridico come nel caso del n. 308172024.

Nella specifica fattispecie la Stazione appaltante aveva formulato i seguenti 4 quesiti:

1) se ai fini della fissazione del limite massimo per i compensi complessivi del CCT, il valore del servizio e/o della fornitura è costituito dall’importo a base di gara o dal valore massimo stimato (comprensivo delle opzioni);

2) nel caso di contratti di servizi e forniture, come si calcola la parte fissa del compenso dei componenti del CCT, posto che le linee guida fanno espresso riferimento alla prestazione di collaudo tecnico amministrativo di lavori, calcolata sulla base del valore, delle categorie e della complessità delle opere:

3) se è necessaria la nomina del CCT anche in caso di concessione di servizi (anche al di sotto della soglia comunitaria);

4) se è obbligatoria la presenza di un tecnico (ingegnere/architetto) quale membro del CCT, ai sensi dell’art. 2.6.2 delle Linee guida, anche se si tratta di servizi e forniture di natura non tecnica.

Il parere, quindi, dando risposta punto per punto ha così precisato:

“Relativamente alla domanda n. 1) per il valore dell’appalto si intende l’importo a base di gara ed i costi della sicurezza. Tuttavia, ove vengano esercitate le opzioni, vanno considerati gli incrementi ai fini del compenso dei componenti CCT.

Per la domanda n. 2), si conferma che per il compenso per i componenti del Collegio Consultivo Tecnico si fa riferimento all’art. 6, co. 7-bis, d.l. 76/2020, convertito nella legge n. 120/2020, il quale rimanda, poi, alle linee guida del Mit, ovvero al decreto 17 gennaio 2022 n. 12, art. 7 che fanno riferimento alla prestazione di collaudo tecnico amministrativo di lavori.

Relativamente alla domanda n. 3) in caso di forniture e servizi la costituzione del collegio è obbligatoria per le concessioni di importo pari o superiore 1 milione di euro.

Per la domanda n 4), la risposta è affermativa. Il profilo tecnico dovrà essere coerente in rapporto alla specificità dell’oggetto del contratto. Quanto sopra fatte salve eventuali modifiche del legislatore sulla disciplina del CCT, in particolare a seguito dell’emanando decreto correttivo al Codice dei contratti.”

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