Il Consiglio di Stato con la sentenza n. 3007 pubblicata il 2 aprile 2024 ha dato ampio chiarimento sulla portata del principio di continuità della progettazione per come trova oggi fondamento nell’art. 41, comma 8, del Codice dei contratti pubblici.
La norma, infatti, stabilisce che alla redazione del progetto esecutivo provvede, di regola, lo stesso soggetto che ha predisposto il progetto di fattibilità tecnico-economica, per evidenti ragioni connesse alle garanzie di coerenza e speditezza, ma la Corte sottolinea come l’affidamento disgiunto non sia precluso in senso assoluto, imponendosi, però, l’esplicitazione delle ragioni per le quali si rende necessario, nonché l’accettazione da parte del nuovo progettista, senza riserve, dell’attività progettuale svolta in precedenza.
Nella sentenza, invece, viene ribadito che Il divieto di cumulo della qualità di progettista e di esecutore dei lavori per la stessa opera pubblica mira ad evitare che, nella fase di selezione dell’appaltatore dei lavori, sia attenuata la valenza pubblicistica della progettazione di opere pubbliche, scongiurando che gli interessi di carattere generale ad essa sottesi siano sviati a favore dell’interesse privato di un operatore economico e che la competizione per aggiudicarsi i lavori sia falsata a vantaggio dello stesso operatore.
Il divieto di cumulo quindi si propone di assicurare le condizioni di indipendenza ed imparzialità del progettista rispetto all’esecutore dei lavori; qualità queste necessarie anche affinché il primo possa svolgere nell’interesse della stazione appaltante la funzione di direzione dei lavori e di coordinatore della sicurezza nella fase dell’esecuzione dell’appalto.
Sulla base di tale ragionamento, pertanto, la Corte conclude osservando che la ratio del divieto di cumulo è alla base anche della previsione del divieto di appalto integrato (oggetto di sospensione fino al 30 giugno 2023), che, nel nuovo codice, è però superato nella ricorrenza di presupposti indicati nell’art. 44, adottato in attuazione di quanto indicato nella legge delega, che ha affidato al Legislatore il compito di individuare le ipotesi in cui le stazioni appaltanti possono ricorrere all’affidamento congiunto della progettazione e dell’esecuzione dei lavori.
Il tutto fermi restando il possesso della necessaria qualificazione per la redazione dei progetti nonché l’obbligo di indicare nei documenti di gara o negli inviti le modalità per la corresponsione diretta al progettista, da parte delle medesime stazioni appaltanti, della quota del compenso corrispondente agli oneri di progettazione indicati espressamente in sede di offerta dall’operatore economico, al netto del ribasso d’asta.