Il decreto legge 2 marzo 2024 n. 19, è stato convertito dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, entrata in vigore lo scorso 1 maggio 2024, con molte novità.
Il Parlamento, infatti, aggiungendo numerosi bis, ter, quater e quinquies, ha di fatto aumentato a 64 gli originari 46 articoli contenuti nel documento presentato dal Governo.
Il decreto legge 7 maggio 2024 n. 60, poi, ha disposto all’art. 28, comma 1 la modifica dell’art. 29, commi 10, 11 e 12 dell’originario testo, con vigenza dal successivo 8 maggio.
Riguardo la materia dei contratti pubblici, dunque, allo stato attuale il decreto cosiddetto PNRR 4 detta le seguenti disposizioni
- ACCELERAZIONE E SNELLIMENTO DELLE PROCEDURE (con novità dopo la legge di conversione)
Art. 12 – Ulteriori misure di semplificazione in materia di affidamento dei contratti pubblici relativi a interventi previsti dal PNRR o non piu’ finanziati con risorse del medesimo e in materia di procedimenti amministrativi
Art. 12 bis – Modalita’ semplificate per la verifica preventiva dell’interesse archeologico per le infrastrutture di rete rientranti nei progetti finanziati dal PNRR
Art. 12 ter – Disposizioni in materia di usi civici
- DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI LAVORO (con novità dopo la legge di conversione e il decreto 7 maggio n. 60 di modifica della legge di conversione)
Art. 29 – Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del lavoro irregolare (alle novità introdotte dalla legge di conversione, l’art 28 del decreto n.60/2024 ha aggiunto la modifica dei commi da 10 a 12 che ora hanno il seguente tenore:
“10. Nell’ambito degli appalti pubblici e privati di realizzazione dei lavori edili, prima di procedere al saldo finale dei lavori, il responsabile del progetto, negli appalti pubblici, e il direttore dei lavori o il committente, in mancanza di nomina del direttore dei lavori, negli appalti privati, verificano la congruita’ dell’incidenza della manodopera sull’opera complessiva, nei casi e secondo le modalita’ di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali previsto dall’articolo 8, comma 10-bis, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.
11. Negli appalti pubblici, fermi restando i profili di responsabilita’ amministrativo-contabile, l’avvenuto versamento del saldo finale da parte del responsabile del progetto in assenza di esito positivo della verifica o di previa regolarizzazione della posizione da parte dell’impresa affidataria dei lavori, e’ considerato dalla stazione appaltante ai fini della valutazione della performance dello stesso. L’esito dell’accertamento della violazione di cui al primo periodo e’ comunicato all’Autorita’ nazionale anticorruzione (ANAC), anche ai fini dell’esercizio dei poteri ad essa attribuiti ai sensi dell’articolo 222, comma 3, lettera b), del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.
12. Negli appalti privati di valore complessivo pari o superiore a 70.000 euro, il versamento del saldo finale da parte del committente e’ subordinato all’acquisizione, da parte del Direttore dei lavori, ove nominato, o del committente stesso, in mancanza di nomina, dell’attestazione di congruita’. Il versamento del saldo finale, in assenza di esito positivo della verifica o di previa regolarizzazione della posizione da parte dell’impresa affidataria dei lavori, comporta la sanzione amministrativa da euro 1.000 ad euro 5.000 a carico del direttore dei lavori o del committente, in mancanza di nomina del direttore dei lavori.”.
- Disposizioni urgenti in materia di investimenti (con novità dopo la legge di conversione)
Art. 36 – Disposizioni per la realizzazione degli interventi volti a fronteggiare il rischio di alluvione e il rischio idrogeologico e per la realizzazione degli interventi nei territori colpiti dagli eventi sismici del 2009, del 2016, del 2022 e del 2023
Art. 40 – Disposizioni in materia di riduzione dei tempi di pagamento da parte delle pubbliche amministrazioni