La Corte di Appello di Salerno, nella sentenza n.351 del 19 aprile 2017, ha accolto totalmente tutte le domande formulate dal Consorzio di Bonifica Paestum – Sinistra Sele, il quale, assistito dall’avvocato Claudio Martino e dall’avvocato Arcangelo Guzzo, ha visto rigettare l’appello dell’attore oltre a vedersi riconoscere spese, onorari e diritti per entrambi i gradi di giudizi.
La controversia verteva su un classico caso di risarcimento del danno da esondazione di un corso d’acqua naturale (il Rio La Lignara), per il quale il Consorzio di Bonifica era stato ritenuto responsabile dal Tribunale di Salerno sul presupposto di una tanto indimostrata quanto inesistente omessa manutenzione.
La decisione dei Giudici di Appello, quindi, si segnala per avere davvero opportunamente ulteriormente ribadito – in totale riforma di quanto statuito in I grado – ciò che dovrebbe dirsi ormai a dir poco pacifico e che è costantemente evidenziato in ogni scritto difensivo dei Consorzi laddove assistiti da questo Studio, ossia che:
– la prova della legittimazione passiva dei Consorzi è onere che spetta all’asserito danneggiato;
– requisito indispensabile in ogni giudizio vertente sull’esondazione dei corsi d’acqua è la verifica della loro natura al fine di determinarne o meno la demanialità;
– accertata la demanialità del bene deve immancabilmente ascriversi la sola manutenzione ordinaria alla competenza dei Consorzi di Bonifica mentre la manutenzione straordinaria spetta ai proprietari dei beni demaniali ossia alle Regioni.
– nei giudizi di risarcimento del danno da esondazione i CTU devono scrupolosamente e diligentemente attenersi a tali presupposti in modo da aver chiare le opportune verifiche da compiere sulle cause dei lamentati danni e permettere, così, al Giudicante di individuare correttamente la legittimità passiva dei convenuti e la correlata responsabilità nei fatti di causa.
Ciò alla luce del pacifico dettato normativo – anche nel caso di specie richiamato negli atti difensivi del Consorzio e integralmente condiviso dalla Corte di Appello di Salerno – per cui “in ragione del combinato di sposto di cui agli artt. 54,59, 17 e 18 del R.D. n. 215 del 13 febbraio 1933, (…) ogni potere di intervento sulle opere di bonifica facenti parte del Demanio Pubblico spetta unicamente allo Stato (ed oggi alla Regione, a seguito del D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977). Al Consorzio di Bonifica è concesso di intervenire su dette opere solo dietro specifica investitura regionale, recante il necessario finanziamento economico e, anche la manutenzione e l’esercizio delle opere pubbliche di bonifica, sono affidate ai Consorzi territorialmente competenti soltanto ed esclusivamente per una esigenza di decentramento funzionale, senza attribuire nel contempo a questi il benchè minimo diritto di modifica della consistenza o della struttura di tali opere, a meno di una palese violazione dell’art. 1145 c.c.””.
A ciò si aggiunga ancora come l’importanza della decisione della Corte si fondi sulla circostanza per cui, individuata la natura del corsi d’acqua e accertata la causa degli eventi dannosi, la qualità di custode con le correlate conseguenze in tema di responsabilità ex art. 2051 c.c. vada radicata in capo alla Regione.
Il richiamo è alla decisione del Supremo Collegio n. 25928/2011 che, a Sezioni Unite, ha statuito come la Regione sia custode ““delle acque da cui è derivato il danno patito, del quale dovrà perciò rispondere, a prescindere dalla delega ai Consorzi, salva la prova del fortuito””.
In particolare si è osservato come ““La responsabilità oggettiva rilevata dunque si fonda sul particolare rischio insito nella custodia e risponde all’esigenza di “imputare la responsabilità a chi si trovi nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa (…)”” cosicchè, nel caso di specie, poichè il CTU aveva appurato che il danno di cui si era lamentato l’appellante non era stato causato affatto da un difetto di manutenzione del Canale demaniale ma da problemi strutturali del medesimo rispetto al quale il Consorzio non aveva, neppure astrattamente, alcun potere di intervento, del tutto correttamente e in totale riforma della precedente sentenza di merito, la Corte di Appello di Salerno ha rigettato la domanda avversaria per il palese difetto di legittimazione passiva del Consorzio di Bonifica.