Dal 1 gennaio 2024 appalti pubblici integralmente in digitale

E’ imminente la radicale riforma apportata dal nuovo Codice dei contratti pubblici al sistema degli appalti in tema di digitalizzazione.

Dal 1 gennaio 2024, infatti, amministrazioni e imprese saranno tenute a operare in via telematica per tutte le fasi relative alla programmazione, progettazione, esecuzione e accesso alle informazioni e agli atti di gara.

Come specifica ANAC sul proprio sito, quindi, “Non ci saranno più documenti ma interoperabilità fra piattaforme “certificate”” per quello che il nuovo Codice definisce “Ecosistema nazionale di approvvigionamento digitale (e-procurement)”.

Ne consegue, pertanto che, tutte le amministrazioni non dotate di una propria piattaforma di approvvigionamento digitale, dovranno obbligatoriamente utilizzare piattaforme “certificate” messe a disposizione da altri soggetti (stazioni appaltanti, centrali di committenza, soggetti aggregatori etc..), non solo per la fase di affidamento, ma anche per tutte le altre fasi del ciclo di vita dei contratti ed in particolare l’esecuzione.

Più nello specifico dal 1 gennaio 2024, tali piattaforme dovranno essere utilizzate anche per:

– la redazione o acquisizione degli atti relativi alle procedure di programmazione, progettazione, pubblicazione, affidamento ed esecuzione dei contratti;

– la trasmissione dei dati e documenti alla Banca Dati ANAC;

– l’accesso alla documentazione di gara;

– la presentazione del Documento di gara unico europeo;

– la presentazione delle offerte;

– l’apertura, gestione e conservazione del fascicolo di gara;

– il controllo tecnico, contabile e amministrativo dei contratti in fase di esecuzione e la gestione delle garanzie.

A tali rilevanti novità si aggiungerà inoltre quella inerente alla piena operatività del Fascicolo virtuale dell’operatore economico per come predisposto da ANAC e che costituisce lo strumento per l’accesso alle informazioni riguardanti un operatore economico al fine di verificare il possesso dei requisiti per la partecipazione agli appalti pubblici e l’assenza di cause di esclusione (casellario giudiziale, certificati antimafia, regolarità fiscale e contributiva, eccetera). 

I dati e i documenti contenuti nel fascicolo, che l’operatore economico potrà inserire attraverso apposite funzionalità, verranno aggiornati automaticamente dagli enti certificatori (Ministero della Giustizia, Ministero dell’Interno, Inps, Inail, Agenzia delle Entrate etc,) attraverso l’interoperabilità, potendo anche essere consultati dalle stazioni appaltanti e riutilizzati in tutte le procedure di affidamento a cui uno stesso operatore economico partecipa.

Ulteriore rilevante novità, infine, riguarda la fase della pubblicazione degli atti di gara.

Sarà infatti ANAC, con la sua Banca Dati Nazionale, a garantirne l’effettività mediante la trasmissione delle informazioni all’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione Europea e gli effetti giuridici degli atti pubblicati decorreranno proprio dalla data di pubblicazione in tale Banca Dati, ove la documentazione di gara sarà resa costantemente disponibile attraverso le piattaforme digitali e i siti istituzionali delle stazioni appaltanti e rimarrà costantemente accessibile.

In particolare – specifica ANAC – la Banca Dati si articola nelle seguenti sezioni:

“• Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA): è l’anagrafe istituita dall’articolo 33-ter del Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla della Legge n. 221 del 17 dicembre 2012.

• Piattaforma contratti pubblici (PCP): il complesso dei servizi web e di interoperabilità attraverso i quali le piattaforme di approvvigionamento digitale delle stazioni appaltanti interoperano con la Banca Dati Anac per la gestione digitale del ciclo di vita dei contratti pubblici.

• Piattaforma per la pubblicità legale degli atti: garantisce la pubblicità legale degli atti ai sensi degli articoli 84 e 85 del codice con le modalità stabilite nel provvedimento di cui all’articolo 27 del codice, anche mediante la trasmissione dei dati all’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea. E’ disciplinata dalla delibera n. 263 del 20 giugno 2023 e sarà in produzione dal 1° gennaio.

 Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico (FVOE): Presso la BDNCP opera il fascicolo virtuale dell’operatore economico che consente la verifica dell’assenza delle cause di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 e per l’attestazione dei requisiti di cui all’articolo 103 per i soggetti esecutori di lavori pubblici, nonché dei dati e dei documenti relativi ai criteri di selezione requisiti di cui all’articolo 100 che l’operatore economico inserisce. Il fascicolo virtuale dell’operatore economico è utilizzato per la partecipazione alle procedure di gara affidamento disciplinate dal codice. I dati e i documenti contenuti nel fascicolo virtuale dell’operatore economico, nei termini di efficacia di ciascuno di essi, sono aggiornati automaticamente mediante interoperabilità e sono utilizzati in tutte le gare procedure di affidamento cui l’operatore partecipa.

 Casellario Informatico: presso la Banca Dati opera il Casellario informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, in cui sono annotate le notizie, le informazioni e i dati relativi agli operatori economici, individuati dall’ANAC con il Regolamento sul Casellario informatico di cui all’articolo 222, comma 10, del D.Lgs. 36/2023.

 Anagrafe degli Operatori Economici: censisce gli operatori economici coinvolti a qualunque titolo nei contratti pubblici, nonché i soggetti, le persone fisiche e i titolari di cariche ad essi riferibili.
 

Le Piattaforme digitali di approvvigionamento interoperano con i servizi erogati dalla Banca Dati secondo le regole tecniche stabilite da AgID nel provvedimento “Requisiti tecnici e modalità di certificazione delle Piattaforme di approvvigionamento digitale” adottate dal nuovo Codice dei Contratti.”

Top