Lo stato di emergenza dovuto all’epidemia di Covid è cessato il 31 marzo 2022.
Con la delibera n. 271 del 7 giugno 2022, quindi, ANAC ha provveduto a ripristinare, a far data dal decimo giorno successivo alla sua pubblicazione avvenuta il 10 giugno 2022, tutti i termini vigenti in data antecedente all’adozione della delibera n. 268/2020, con cui si erano modificate le scadenze per il riscontro alla richiesta di dati, documenti e informazioni a soggetti esterni, il termine massimo di sospensione previsto per il precontenzioso e i termini per l’adempimento degli obblighi di comunicazione nei confronti dell’Autorità.
In particolare:
- il termine per il perfezionamento codice identificativo di gara viene riportato a 90 (era stato elevato a 150), specificandosi che i CIG non perfezionati entro tale termine siano automaticamente cancellati;
- le scadenze per la trasmissione dei dati all’osservatorio contratti pubblici sono rifissate in “entro 30 giorni dall’aggiudicazione definitiva o dall’avvenuto affidamento” per le Schede Dati Comuni e Aggiudicazione; “entro 30 giorni dall’avvenuta adesione” per le Schede Adesione ad Accordo Quadro/Convenzione; “entro 30 giorni dall’evento” per la Scheda Modifiche contrattuali e, infine, “entro 60 giorni dall’evento” per le Schede Fase iniziale, S.A.L., Conclusione, Collaudo/Regolare esecuzione, Accordi bonari, Sospensione, Subappalto, Istanza di recesso.
- per l’emissione del Certificato esecuzione lavori da parte della stazione appaltante si torna alla scadenza di 30 giorni, evidenziandosi come preliminarmente all’emissione del CEL, la stazione appaltante debba completare l’invio delle informazioni relative all’affidamento di cui attesti l’esecuzione.
Per quanto riguarda il precontenzioso, poi, vengono ripristinati i termini massimi previsti dall’articolo 10, comma 2, del Regolamento e, quindi, ila scadenza per acquisire documentazione integrativa o effettuare un supplemento di istruttoria non può andare oltre 10 giorni dalla richiesta.