Decreto semplificazioni: ANAC chiarisce la relazione tra i patti di integrità e la tassatività delle clausole di esclusione dalle gare

In risposta a una richiesta del Ministero della Difesa sulle novità introdotte in materia di patti di integrità dal D.L. n. 76/2020, ossia dal c.d. decreto semplificazioni, l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha reso, con delibera n.1120 del 22 dicembre 2020, uno specifico parere a chiarimento della possibile incompatibilità della nuova normativa con il principio di tassatività delle clausole di esclusione, quale corollario del principio di legalità, espressamente codificato dall’art. 83, comma 6, del codice dei contratti pubblici.

L’art. 3 del decreto semplificazioni, infatti, stabilisce che “le stazioni appaltanti prevedono negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto dei protocolli di legalità costituisce causa di esclusione dalla gara o di risoluzione del contratto” e, conseguentemente, nell’interpello rivolto all’Anac,  è stata sollevata la preoccupazione – come si legge nella delibera – della possibile “introduzione di una causa automatica di esclusione, non essendo consentita una valutazione di gravità da parte della stazione appaltante, né l’adozione di misure di self cleaning da parte dell’operatore economico”.

Sul punto l’Autorità, dopo aver ricordato le posizioni espresse in alcune recenti sentenze sia dal Consiglio di Stato che dalla Corte di Giustizi UE, ha precisato quanto segue:

“L’esclusione dalla gara per violazione degli obblighi assunti con la sottoscrizione del patto di integrità è compatibile con il principio di tassatività delle clausole di esclusione previsto dal codice dei contratti pubblici, essendo prevista da disposizioni di legge vigenti. Le previsioni del patto di integrità non devono eccedere la finalità di scongiurare illecite interferenze nelle procedure di gara, in coerenza con il principio comunitario di proporzionalità. L’esclusione è in ogni caso disposta previa valutazione della sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto dalla sanzione espulsiva e in ottemperanza ai principi che regolano il procedimento amministrativo”.

“L’esclusione conseguente al mancato rispetto degli obblighi assunti con la sottoscrizione del protocollo di legalità opera limitatamente alla gara in corso di svolgimento. Soltanto nel caso in cui la condotta posta in essere dall’operatore economico integri anche altre fattispecie di esclusione, quali ad esempio quelle previste dall’articolo 80, comma 5, lettera f-bis) oppure lettera c-bis) del codice dei contratti pubblici, la rilevanza ostativa della condotta si estende anche alle altre procedure di gara nei modi e tempi previsti dalle disposizioni di riferimento. In tali eventualità l’operatore economico potrà avvalersi delle misure di self-cleaning, con effetto pro futuro, per sterilizzare gli effetti conseguenti alla realizzazione della condotta illecita”.

“Le misure previste dall’articolo 32 del decreto-legge 90/2014 operano nella fase successiva all’aggiudicazione della gara, al fine di consentire la prosecuzione del contratto in corso di svolgimento. Il dato letterale e la finalità sottesa alla previsione in esame non ne consentono l’applicazione in caso di violazione degli impegni assunti con il patto di integrità che intervenga nella fase di partecipazione alla gara”.

Leggi la Delibera n. 1120/2020

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