Determinazione dei requisiti speciali dell’operatore economico nel caso di opzione di proroga contrattuale: il parere del Supporto giuridico del MIT

Con il parere n. 3633 del 23 giugno 2025, il Supporto giuridico del Mit ha dato risposta all’istanza presentata da una Stazione appaltante volta a conoscere la corretta condotta da tenere nelle proroghe contrattuali quanto alla determinazione dei requisiti speciali dell’operatore economico.

In particolare si era chiesto: “Nell’ipotesi di appalto per lavori di manutenzione a canone per il periodo di un anno, posto che l’art. 120, co. 10, consente alle stazioni appaltanti di inserire negli atti di gara l’opzione di proroga contrattuale e che, a norma dell’art. 14, per la determinazione del valore complessivo dell’appalto si deve tenere conto del valore di tali opzioni, si chiede se, analogamente, per la determinazione dei requisiti speciali di partecipazione debba considerarsi il valore complessivo dell’appalto comprensivo del valore della proroga ovvero si debba tenere conto solo del valore del contratto posto a base d’asta (valore riferito ad una sola annualità).”.

Sul punto il parere ha preliminarmente evidenziato come, ai sensi dell’art. 14, per il calcolo del valore complessivo dell’appalto bisogna considerare tutte le forme di opzioni e rinnovi, così come i premi o i pagamenti a favore dei partecipanti, quando previsti. In ragione di ciò, quindi, se negli atti di gara è prevista espressamente l’opzione di proroga, anche questa va inclusa nel valore dell’appalto.

L’art. 100 del Codice dei Contratti che disciplina i requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale, tuttavia, non fornisce un’indicazione univoca su quale valore considerare (base d’asta o valore complessivo con opzioni) ma – precisa il parere – richiama implicitamente la necessità di proporzionalità tra oggetto dell’appalto e requisiti richiesti.

Da tale circostanza. pertanto, quando il valore dell’appalto include opzioni o proroghe previste ab origine nella documentazione di gara, deve dedursi che anche i requisiti di capacità devono proporzionarsi al valore complessivo stimato, perché da un lato riflettono la dimensione economica e tecnica dell’impegno richiesto all’operatore economico e, dall’altro, una proroga anche se “pro futuro” fa parte della prestazione oggetto di affidamento, se prevista nei documenti di gara.

Per la determinazione dei requisiti speciali di partecipazione deve quindi considerarsi il valore complessivo dell’appalto, comprensivo dell’opzione di proroga, se tale proroga è esplicitamente prevista nella documentazione di gara. In caso contrario (cioè in assenza di clausola di proroga), il riferimento rimane il valore annuale effettivo della manutenzione.

Da ultimo si precisa anche come debba tenersi in considerazione la previsione, per le lavorazioni, di cui all’art. 100 comma 4 e la soglia ivi prevista.

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