“L’articolo 1, paragrafi 1 e 3, l’articolo 2, paragrafo 1, lettere a) e b), nonché l’articolo 2 bis, paragrafo 2, della direttiva 92/13/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1992, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all’applicazione delle norme comunitarie in materia di procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia e degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni, come modificata dalla direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, devono essere interpretati nel senso che un offerente che sia stato escluso da una procedura di gara in un appalto pubblico in uno stadio precedente alla fase di aggiudicazione di tale appalto e la cui domanda di sospensione dell’esecuzione della decisione che lo ha escluso da tale procedura sia stata respinta, può invocare, nella sua domanda di sospensione dell’esecuzione della decisione di ammissione dell’offerta di un altro offerente, presentata contemporaneamente, tutti i motivi attinenti alla violazione del diritto dell’Unione in materia di appalti pubblici o di norme nazionali che traspongono tale diritto, ivi compresi motivi che non presentano connessione con le irregolarità in base alle quali la sua offerta è stata esclusa. Tale facoltà non è influenzata dal fatto che il ricorso amministrativo precontenzioso dinanzi a un organo nazionale indipendente che, secondo il diritto nazionale, doveva essere previamente presentato da tale offerente contro la decisione della sua esclusione sia stato respinto, purché tale rigetto non abbia acquisito autorità di cosa giudicata.“
E’ questo il principio di diritto stabilito dalla Corte di giustizia europea, sezione decima, con la sentenza del 24 marzo 2021 nella causa C 771/19, chiarendosi, cosi, che va sempre riconosciuto l’interesse legittimo dell’offerente escluso di contestare la regolarità dell’offerta dell’aggiudicatario.
La pronuncia è stata resa in una controversia per l’aggiudicazione di un appalto in Grecia, in cui il giudice, chiamato a decidere su un ricorso di un impresa contro l’aggiudicataria, lo aveva accolto ma solo nella parte in cui si censuravano le motivazioni dell’ente appaltante riguardo alla prova dell’esperienza di uno dei membri del gruppo di lavoro indicato nella proposta della società offerente contro cui era stato proposto il ricorso.
In sede di appello, dunque, il giudice ha chiesto alla Corte di giustizia di rendere in via pregiudiziale una decisione al fine di chiarire sulla base di quali motivi sia legittimo l’interesse dell’offerente escluso di contestare l’offerta dell’aggiudicatario e se fosse legittima una domanda di sospensione dell’esecuzione presentata da un offerente che non fosse risultato aggiudicatario non nella fase finale dell’aggiudicazione dell’appalto pubblico, ma in fasi precedenti come la fase di verifica delle prove di partecipazione o di verifica e valutazione delle offerte tecniche.
Leggi la sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea del 24 marzo 2021