“L’art. 125 del d.lgs 36/23 prevede che: 1) l’importo dell’anticipazione del prezzo. pari al 20%, sia calcolata sul valore del contratto di appalto; 2) in caso di appalto integrato, che “l’anticipazione del prezzo è calcolata e corrisposta distintamente per la progettazione e per l’esecuzione”. L’art. 33 c. 1-bis dell’allegato II.14 dispone inoltre che la SA possa prevedere nei documenti di gara l’anticipazione del prezzo per i servizi di ingegneria e architettura (fino al 10%) Per quanto fin qui evidenziato si chiede se, in caso di appalto integrato, sia corretto calcolare l’ammontare dell’anticipazione come segue: A) per la parte di progettazione: fino al 10% calcolato sulla quota del contratto di appalto relativa ai soli servizi di ingegneria e architettura destinati alla progettazione dell’opera affidata; da erogare all’atto di avvio delle prestazioni di progettazione; B) per la parte di realizzazione lavori: il 20% calcolato sulla quota del contratto di appalto relativa alla sola esecuzione dei lavori da erogare ad avvenuta consegna degli stessi.“.
A tale quesito ha dato riscontro il parere n.4009 del 5 febbraio 2026, che ha concordato con la ricostruzione fatta dalla Stazione appaltante e dal calcolo fatto dell’anticipazione, che quindi “risulta conforme alle disposizioni vigenti.”.
In base all’art. 125, comma 1 (quinto periodo), infatti, in caso di appalto integrato, l’anticipazione è calcolata e corrisposta “distintamente per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori; mentre l’art. 33, comma 1-bis, Allegato II.14 consente alla stazione appaltante di prevedere nei documenti di gara un’anticipazione fino al 10% per i servizi di ingegneria e architettura, nei limiti delle disponibilità del quadro economico.”.
Ancora in tema di appalto integrato poi il MIT ha reso il parere 4007 sempre il 5 febbraio 2026, con particolare riferimento alla possibilità per la Stazione appaltante di non erogare anticipazione per la progettazione.
Questo il quesito formulato: “L’art. 125 del codice 36/23 prevede che “in caso di ricorso all’appalto integrato… l’anticipazione del prezzo è calcolata e corrisposta distintamente per la progettazione e per l’esecuzione. Tali disposizioni non si applicano ai contratti di forniture e servizi indicati nell’allegato II.14”. Nel contempo, l’art. 33, c. 1-bis dell’allegato II.14 prevede come mera possibilità/facoltà per la S.A. quella di prevedere nei documenti di gara l’anticipazione per i servizi di ingegneria e architettura (fino al 10%). Posto quanto fin qui evidenziato si chiede se, in caso di appalto integrato: 1) la S.A. possa scegliere di NON concedere l’anticipazione per le attività di progettazione in quanto assimilabili ai servizi di ingegneria e architettura di cui all’art. 33 c.1-bis dell’allegato II.14 per i quali l’anticipazione è prevista come facoltativa. 2) conseguentemente a quanto indicato al punto 1), se sia corretto limitare l’anticipazione al 20% dell’importo del contratto di appalto riconducibile alla sola “quota” di esecuzione lavori; 3) conseguentemente a quanto indicato ai punti 1) e 2), se sia corretto attivare il “meccanismo” per l’erogazione solo al momento della consegna dei lavori di cui trattasi.“.
Di seguito invece l’articolata risposta: “Preliminarmente si chiarisce che la progettazione rientra nei servizi di ingegneria e architettura. Relativamente all’anticipazione nell’appalto integrato, l’art. 125 del d.lgs. 36/2023 dispone che “in caso di ricorso all’appalto integrato ai sensi dell’articolo 44, l’anticipazione del prezzo è calcolata e corrisposta distintamente per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori”. Dal tenore assertivo della suddetta disposizione si ricava quindi che in caso di appalto integrato l’anticipazione è dovuta non solo per i lavori ma anche per la progettazione esecutiva. Diversamente, il capoverso successivo della suddetta disposizione fa riferimento, escludendoli, ai servizi e forniture di cui all’art. 33 dell’allegato II.14. Al riguardo si evidenzia che quest’ultimo articolo 33 è stato modificato dal decreto c.d. “infrastrutture” (DL 73/2025 convertito in L. n.105/2025), prevedendo al co 1 bis l’anticipazione facoltativa per i servizi di ingegneria e architettura fino al 10% (nei limiti della disponibilità del quadro economico), ma in casi diversi dall’appalto integrato . Pertanto, riguardo alla domanda 1), in caso di appalto integrato l’anticipazione è dovuta anche per la parte relativa alla progettazione esecutiva in quanto assunta dal contraente unico in termini di prestazione “unitaria”, rientrante nel medesimo oggetto contrattuale (oggetto) dell’affidamento. Per completezza si rileva che, diversamente, nel caso di affidamento dei soli servizi di progettazione l’obbligo dell’anticipazione non opera, trovando applicazione la disposizione di cui al co 1 bis dell’art. 33 dell’allegato II.14 al Codice come sopra riportato. Riguardo alla domanda 2), conseguentemente non risulta corretto limitare l’anticipazione al 20% dell’importo del contratto di appalto riconducibile alla sola quota di esecuzione lavori, ma occorre considerare, seppur distintamente, anche la progettazione esecutiva (in senso analogo, cfr. parere MIT del 30 gennaio 2025, n. 3200). Analogamente, non può ritenersi corretto attivare il meccanismo di erogazione dell’anticipazione esclusivamente al momento della consegna dei lavori; l’art. 125 co 1 infatti indica espressamente per l’appalto integrato che l’anticipazione è calcolata e corrisposta distintamente per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori.“