L’impugnazione da parte dell’Agenzia del Demanio – Direzione Regionale Puglia e Basilicata di una serie di cartelle di pagamento emesse da un Consorzio di Bonifica per somme richieste a titolo di contributi consortili su alcuni beni di proprietà dello Stato, ma gestiti da altri Enti, ha permesso alla Corte di Giustizia Tributaria di Foggia (sentenza n. 847/2023) di ribadire e chiarire i principi fondanti in ordine alla legittimità della riscossione dei contributi consortili inerenti a beni demaniali.
Accogliendo, infatti, tutte le prospettazioni articolate da Arcangelo Guzzo, che difendeva il Consorzio di Bonifica Montana del Gargano, la CGT ha potuto confutare tutte le argomentazioni del Demanio ricorrente, basate su due ordini di motivi: 1) la necessità che il Consorzio fornisse prova del beneficio fondiario sui beni demaniali; 2) la rilevanza del fatto che gli immobili di cui si discuteva fossero sì di proprietà del Demanio dello Stato, ma tutti iscritti a diversi rami (marina, aeronautica, guerra) e gestiti da altre amministrazioni statali (Ministero della difesa, dell’Economia, Regione Puglia) da identificare, quindi come i soggetti passivi di imposizione.
In particolare, quanto al primo aspetto, la CGT, verificata l’inclusione nel perimetro di contribuenza degli immobili in questione e la sussistenza di un Piano di Classifica, ha potuto facilmente osservare – sulla scia della giurisprudenza unanime e constante – che “L’adozione del piano di classifica, infatti, ingenera un una presunzione di vantaggiosità dell’attività di bonifica svolta dal Consorzio per i fondi ricompresi nell’area di intervento;”, concludendo che “qualora, come nella specie, non vi sia stata impugnativa specifica del piano di classifica, la presunzione in oggetto (di natura non assoluta, ma juris tantum) deve essere superata con onere della prova a carico del consorziato.
Il presupposto impositivo, che si basa sull’esistenza di un beneficio fondiario specifico e non generico, è intrinseco nell’ipotesi di opere di difesa idraulica del territorio, in quanto i fondi che ne sono difesi acquistano di per sé maggior valore per effetto di tali opere (Cass. 19/12/2014, n. 27057; conforme Cass. 30/12/2016, n. 27469; n. 29668/2021). Tale interpretazione appare rispettosa della recente sentenza 188/2018 della Corte Cost.”.
Essendo, dunque, incontroversa la ricomprensione dei fondi in discussione nel perimetro di contribuenza ne è derivata la pacifica sussistenza di un beneficio per i fondi compresi nel suddetto perimetro per come individuato nel Piano di Classifica.
Nè il Demanio, su cui gravava il relativo onere, ha mai fornito prova contraria, così che, in conclusione, per superare la presunzione del beneficio conseguente all’adozione ed all’allegazione del Piano di Classifica, l’Agenzia del Demanio avrebbe dovuto impugnare il Piano di Classifica ed il Perimetro di Contribuenza con cui vengono ripartite, a seconda del beneficio goduto dal singolo consorziato, tutte le spese che il Consorzio sostiene per i propri fini istituzionali.
Quanto, invece, alla questione della gestione dei beni da parte del Ministero della difesa, dell’Economia e della Regione Puglia, la CGT ha sottolineato come “una volta acclarato che i beni immobili appartengono al patrimonio indisponibile dello Stato e sono beni pubblici, il fatto che siano catastalmente attribuiti al ramo marina (demanio marittimo) od altro ramo, poco importa ai fini della relativa soggettività passiva, posto che si tratta di beni appartenenti al demanio dello Stato, sicchè la soggettività giuridica della ricorrente non può essere posta in dubbio, precisandosi come eventualmente l’Agenzia del Demanio potrebbe rivalersi sui soggetti che gestiscono ed utilizzano i terreni in questione, “a nulla rilevando eventuali accordi, mai comunicati al Consorzio di Bonifica Montana del Gargano, circa l’impegno da parte dell’utilizzatore dei terreni al pagamento dei contributi consortili e/o di altri tributi locali.
Il titolo di proprietà non esonera dunque l’Agenzia del Demanio dal pagamento dei contributi consortili, dovendo tra questi includersi anche i beni che risultino oggetto di concessione a terzi che risultino costitutive di meri diritti personali di godimento, gravando comunque l’obbligazione contributiva sul proprietario consorziato (cfr. Cass. se. 5, 21 febbraio 2007, n. 4048) (Cass. civ. sez. VI, ordinanza n. 22222 del 12 settembre 2018).”.
Leggi la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di Foggia n. 847/2023