I lavori sono incentivabili a prescindere dalla nomina dell’ufficio direzione lavori?

L’art. 114 del D.Lgs. 36/2023 dispone che l’esecuzione del contratto di lavori è diretta dal RUP il quale, prima dell’avvio delle procedure d’affidamento, nomina un direttore dei lavori, eventualmente coadiuvato, in relazione alla complessità dell’intervento, da un ufficio di direzione lavori costituito da uno o più direttori operativi, da ispettori di cantiere e, in caso, dalle figure previste nell’allegato I.9.

A fronte di tale impianto normativo, è stato chiesto al Supporto giuridico del Ministero delle Infrastrutture se gli incentivi per le funzioni tecniche di cui all’art. 45 del Codice dei contratti possano essere erogati a prescindere dalla complessità del lavoro e quindi dal fatto che sia costituito o meno l’ufficio di direzione lavori.

Se infatti in caso di di lavori non eccessivamente complessi, il RUP decida che per controllarne l’esecuzione sia sufficiente nominare il solo DL, ci si è posti la questione se la Stazione Appaltante possa comunque erogare tali incentivi, dal momento che, in tema di affidamento di lavori, la norma non pone restrizioni analoghe all’affidamento di servizi e forniture, incentivabili soltanto qualora di particolare importanza come pure evidenziato sempre dal Supporto giuridico del Ministero delle Infrastrutture nel parere n. 2721 del 21 giugno 2024.

In riposta a tale quesito quindi si è specificato dal Ministero come “Ai fini dell’erogazione dell’incentivo non rileva la costituzione dell’ufficio di direzione lavori, quanto lo svolgimento delle attività incentivabili elencate nell’allegato I.10 al Codice. “, con la conseguenza che solo la verifica delle attività effettivamente svolte costituisce requisito per il riconoscimento del beneficio di legge.

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