I limiti dell’accesso civico generalizzato negli appalti pubblici

Il Consiglio di Stato con la sentenza n. 7201 del 4 settembre 2025 ha puntualizzato i limiti dell’accesso civico generalizzato negli appalti pubblici dopo che l’art. 35 del Codice dei contratti, rubricato similmente all’art. 53 della precedente versione del Codice, ha introdotto espressamente l’accesso civico generalizzato al settore dei contratti pubblici, rendendo norma i principî resi con sentenza n. 10/2020 dall’Adunanza Plenaria del medesimo Consiglio di Stato.

In particolare la disposizione riconosce a tutti i cittadini, come affermato nella Relazione illustrativa al Codice, la “possibilità di richiedere, attraverso l’istituto dell’accesso civico generalizzato, la documentazione di gara nei limiti consentiti e disciplinati dall’art. 5-bis del d. lgs. 14 marzo 2013, n. 33”.

Sul punto il Consiglio di Stato ha tuttavia ricordato come “se è vero che l’art. 35 del d.lgs. n. 36/2023 ha codificato l’accesso civico generalizzato in relazione al settore degli appalti, non per questo ha fatto venire meno l’operatività dei c.d. interessi-limite pubblici o privati di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 5 bis del d.lgs. n. 33/2013” e, in particolare, l’esigenza di tutela dei segreti tecnici e commerciali dei concorrenti, ora espressamente richiamata proprio dall’art. 35.

Spetta quindi comunque alla P.A. operare un “bilanciamento concreto dei contrapposti interessi all’ostensione e alla riservatezza non potendo comunque l’accesso civico generalizzato portare alla divulgazione di informazioni sensibili che possano ledere gli interessi alla tutela dei segreti commerciali dell’aggiudicatario e falsare la concorrenza futura” e, al riguardo, vengono richiamati i principi espressi recentemente dalla Corte di Giustizia dell’Unione europea (ordinanza del 10 giugno 2025, C- 686-24), secondo cui “l’art. 39 della direttiva 2014/25/UE deve essere interpretato nel senso che “osta a una disciplina nazionale in materia di aggiudicazione di appalti pubblici, che richiede che l’accesso alla documentazione contenente segreti tecnici o commerciali trasmessa da un offerente sia concesso a un altro offerente, qualora tale accesso sia necessario al fine di garantire il diritto alla tutela giurisdizionale effettiva di quest’ultimo nell’ambito di una procedura connessa all’aggiudicazione dell’appalto, senza che tale disciplina consenta agli enti aggiudicatori di procedere a un bilanciamento tra tale diritto e le esigenze relative alla tutela dei segreti tecnici o commerciali”.

Condividendo, pertanto, quanto statuito a livello comunitario, la sentenza in commento ha evidenziato come se la Corte di Giustizia dell’Unione europea ha escluso l’accesso automatico agli atti di gara a fini di difesa tra soggetti che hanno preso parte alla procedura e richiede il bilanciamento caso per caso tra il diritto di accesso agli atti di gara e la tutela dei segreti commerciali e industriali, “a maggior ragione tale bilanciamento deve essere operato rispetto ad un soggetto terzo e del tutto estraneo alla procedura, pena la possibilità per quest’ultimo di ottenere una ostensione maggiore di quella dei partecipanti e di frustrare la ratio sottesa alla tutela del know – how aziendale.”.

Conseguentemente, in applicazione di tali principi, è stato ritenuto legittimo il diniego opposto dall’amministrazione all’ostensione dell’offerta tecnica, richiesta ai sensi dell’accesso civico generalizzato, posto che l’esigenza di tutela dei segreti tecnici e commerciali deve ritenersi prevalente rispetto all’interesse meramente conoscitivo di un soggetto non coinvolto nella procedura di gara.

Leggi la sentenza del Consiglio di Stato n. 7201/2025

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