La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 22528 dell’8 agosto 2024 è intervenuta per ribadire i presupposti necessari affinchè i lavori addizionali effettuati dall’appaltatore extra-contratto e non previamente autorizzati possano legittimamente essere ricompensati.
La controversia riguardava la richiesta di un appaltatore di pagamento del maggiore corrispettivo dovuto per l’esecuzione di opere extra-contratto appunto, realizzate in virtù di una perizia di variante, approvata in corso d’opera.
Quantificato il maggior valore delle opere e sottoscritto con riserva dall’impresa lo stato finale dei lavori, la Stazione appaltante non aveva tuttavia effettuato il pagamento delle relative somme, aprendosi così la strada del contenzioso.
Il giudizio è stato quindi l’occasione per la Suprema Corte di ribadire i principi in materia di riserve nonchè di utilità e necessità delle opere non autorizzate, specificandosi, in accordo con la giurisprudenza consolidata, come in tema di appalto di opere pubbliche i lavori addizionali effettuati dall’appaltatore extra-contratto e non previamente autorizzati (per i quali egli non ha, di regola, diritto ad aumento di prezzo alcuno) possono, eccezionalmente, dar luogo a compenso solo ricorrendo le seguenti condizioni:
- che tali lavori siano oggetto di tempestiva riserva;
- che siano qualificati come indispensabili in sede di collaudo;
- che siano riconosciuti come tali anche dal committente;
- che comportino un costo che, addizionato a quello dei lavori commissionati in contratto, rientri, comunque, entro i limiti delle spese approvate.
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