Il Consiglio di Stato si pronuncia sulla regolarità della commissione in caso di gara per servizi “esclusi”

Con la sentenza n.3352/2015 dello scorso 7 luglio il Consiglio di Stato ha chiarito che anche nell’ambito di gare relative ai servizi “esclusi” (Allegato II B del Codice dei contratti pubblici), la costituzione della commissione di gara deve avvenire dopo lo spirare del termine ultimo per la presentazione delle offerte, pena l’illegittimità dell’intera procedura.

La decisione prende le mosse dalla circostanza per cui l’art. 20 del Codice dei contratti pubblici prevede che l’aggiudicazione degli appalti aventi per oggetto i servizi elencati nell’Allegato sia disciplinata esclusivamente dall’art. 68 (specifiche tecniche), dall’art. 65 (avviso sui risultati della procedura di affidamento) e dall’art. 225 (avvisi relativi agli appalti aggiudicati) in coordinamento, però, con l’art. 27, secondo il quale l’affidamento dei contratti pubblici esclusi, in tutto o in parte, dall’applicazione dello stesso D.Lgs. n. 163 del 2006, deve, pur sempre, avvenire «nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità».

Ferma questa premessa, dunque, il Consiglio di Stato ha verificato se anche nel caso dei servizi “esclusi” sia applicabile l’art. 84, comma 10, laddove si prevede che “La nomina dei commissari e la costituzione della commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte”.

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