Il Decreto Semplificazioni e la trasparenza nella fase esecutiva degli appalti

L’articolo 29 del Codice dei contratti pubblici è dedicato ai “Principi in materia di trasparenza” e nella sua versione originaria prevedeva – tra l’altro – che “Tutti gli atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture, nonchè alle procedure per l’affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni (…) devono essere pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione trasparente”, con l’applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (…)”.

L’art. 53, comma 5, lettera a) del Decreto Semplificazioni, tuttavia, è intervenuto per modificare la materia e, in particolare, al comma 1 ha espressamente previsto che al comma 1, primo periodo dell’art. 29 del Codice dei contratti pubblici “dopo le parole “nonche’ alle procedure per l’affidamento” sono inserite le seguenti: “e l’esecuzione”.

Oggi dunque la trasparenza e i relativi adempimenti a carico delle amministrazioni committenti debbono riguardare non solo la fase dell’affidamento ma anche quella dell’esecuzione degli appalti, ragion per cui si rende necessaria un’attenta gestione della sezione “Amministrazione trasparente” del sito web istituzionale anche con riguardo alla pubblicazione degli atti relativi alla fase dell’esecuzione.

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