Come noto, la nuova formulazione dei comma 2 e 2 bis dell’art. 97 del Codice degli Appalti, modificato dalla L. n.55/2019, prevede un sistema differenziato di calcolo per la rilevazione delle offerte anormalmente basse e ciò in virtù della circostanza per cui alla gara siano ammesse offerte in numero pari o superiore a 15 (comma 2) oppure in numero inferiore (comma 2-bis).
Qualora le offerte siano inferiori a 5, invece, non vi è necessità di procedere ad alcun calcolo.
Nell’applicazione concreta dell’operazione di cui al comma 2, tuttavia, si sono verificate diverse difficoltà interpretative a causa della formulazione eccessivamente sintetica di una parte dell’algoritmo, tale da aver indotto la Regione Toscana a chiedere chiarimenti al Ministero, in particolar modo sulle modalità applicative della lettera d) della disposizione, laddove viene stabilito che la soglia calcolata deve essere decrementata di un valore percentuale pari al prodotto delle prime due cifre dopo la virgola della somma dei ribassi effettuata nella prima operazione, applicato allo scarto medio aritmetico definito nel secondo passaggio della sequenza.
Avendo la Regione Toscana evidenziato come risulterebbe particolarmente difficile l’interpretazione nella parte in cui si tratta del prodotto delle due cifre dopo la virgola della somma dei ribassi, il Ministero ha reso un chiarimento, comunicato al soggetto aggregatore gestore della piattaforma telematica Start e inviato alle stazioni appaltanti e agli operatori economici iscritti.
Secondo l’interpretazione ufficiale della normativa da parte del Ministero, dunque, l’ algoritmo da utilizzare secondo il disposto dell’ articolo 97, comma 2 del Codice è il seguente:
Sa = M + S x[1-(c1xc2/100)]
dove Sa = soglia di anomalia; M = media aritmetica calcolata come descritto alla lettera a) dell’ articolo 97, comma 2; S = scarto medio aritmetico c1 = primo decimale dopo la virgola della somma dei ribassi c2 = secondo decimale dopo la virgola della somma dei ribassi.