Con l’ordinanza del 24 febbraio 2023, n. 5745, la Corte di Cassazione, accogliendo le difese svolte da Arcangelo Guzzo e Claudio Martino, ha giudicato inammissibile il ricorso di un contribuente avverso il silenzio diniego dell’Ente impositore, in merito alla richiesta di restituzione di contributi di bonifica regolarmente (e senza alcuna contestazione) versati in annualità precedenti rispetto a quelli riconosciuti non dovuti per altre annualità.
Il Supremo Collegio ha infatti statuito che il c.d. “giudicato esterno” (favorevole al contribuente), riferito ad altri periodi impostivi rispetto a quelli contestati non costituisce un presupposto per la restituzione ai sensi dell’art. 21, d.lgs. n. 546/1992.
Era, infatti accaduto che un contribuente, dopo aver regolarmente versato per un certo tempo e senza contestazione alcuna, contributi consortili, avesse ad un certo punto agito in giudizio per veder accertata la non debenza del contributo per una determinata annualità.
Ottenuto, quindi, un accertamento giurisdizionale favorevole, il medesimo contribuente aveva poi formulato al Consorzio impositore richiesta di restituzione anche dei contributi precedenti a quelli cui si riferiva la statuizione e a suo tempo regolarmente versati, invocando il cosiddetto giudicato “esterno”.
A seguito del mancato riscontro da parte dell’Ente, il Contribuente ricorreva conseguentemente in giudizio vedendosi riconosciuta in entrambi i gradi merito la propria domanda di restituzione,
Il Consorzio di Bonifica, assisto dallo Studio Compagno, è dunque ricorso in Cassazione, eccependo la palese inammissibilità per decadenza della richiesta restitutoria del contribuente e sul punto la Suprema Corte, accogliendo l’eccezione del Consorzio, ha sostanzialmente ribadito come il giudicato esterno nella materia de qua abbia un contenuto strettamente limitato e non può essere trasposto in ultronei giudizi, decontestualizzando la fondamentale periodicità che caratterizza i contributi di bonifica.
La decisione si pone in linea con il già espresso orientamento della giurisprudenza di legittimità che aveva affermato come: “La sentenza del giudice tributario con la quale si accertano il contenuto e l’entità degli obblighi del contribuente per un determinato anno d’imposta fa stato, nei giudizi relativi ad imposte dello stesso tipo dovute per gli anni successivi, ove pendenti tra le stesse parti, solo per quanto attiene a quegli elementi costitutivi della fattispecie che, estendendosi ad una pluralità di periodi di imposta, assumano carattere tendenzialmente permanente, mentre non può avere alcuna efficacia vincolante quando l’accertamento relativo ai diversi anni si fondi su presupposti di fatto relativi a tributi differenti ed a diverse annualità” (Cass. civ., sez. trib., 7 dicembre 2021, n. 38950).
Ciò che, infatti, rileva nella materia della bonifica è il miglioramento fondiario (c.d. beneficio di bonifica), che il consorziato riceve nel singolo periodo impositivo, sicché i presupposti che giustificano il pagamento del contributo di bonifica possono tanto sussistere in merito ad una precisa annualità, quanto non sussistere in una diversa, precedente o successiva.
Da ciò segue che il giudicato relativo alla non debenza del contributo consortile, in riferimento ad una precisa annualità non può trovare applicazione automatica estensiva in altri e diversi periodi impositivi, trovando limite nella decorrenza dei termini per l’impugnazione delle relative cartelle di pagamento che impedisce l’accertamento dell’effettiva debenza anche in relazione al differente periodo impositivo.