Il TAR Campania e la giurisdizione in materia di elezione del Presidente di un Consorzio di Bonifica

L’impugnazione di una delibera consortile con cui il Consiglio dei Delegati aveva eletto il Presidente di un Consorzio di Bonifica è stata l’occasione per i Giudici amministrativi campani di ribadire il proprio orientamento in materia di giurisdizione in ipotesi di contenzioso sulle elezioni delle cariche consortili.

In particolare la Prima sezione del TAR Campania ha ricordato nella sentenza n. 6051/2021 che, laddove si verta in tema di elezione del Presidente rappresentante del Consorzio (“che al pari di ogni altra designazione è configurabile come un atto compiuto “uti socius” e non “jure imperii””), debbano ritenersi comunque validi tutti i principi già espressi nelle proprie precedenti decisioni e rese in controversie sulle nomine nei Consorzi A.S.I.

Si legge, infatti, nella decisione che i richiamati pronunciamenti posso ben avere una funzione motivazionale della decisione che si stava rendendo alla stregua di quanto segue:

“Questo Tar ha in passato già evidenziato che il Consorzio A.S.I. di Caserta è un ente pubblico economico che gestisce attività avente rilevanza economica ed imprenditoriale e lo stesso non è un ente strumentale dei Comuni consorziati per la gestione di un servizio, ma è un ente pubblico economico strumentale della Regione Campania (cfr., T.A.R. Napoli, (Campania) sez. IV, 21/02/2017, n.1039).

Inoltre questa stessa Sezione ha recentemente ritenuto sussistente la giurisdizione del giudice ordinario in relazione a provvedimenti di revoca e nomina di componenti del Consorzio A.S.I. di Caserta (sentenza n. 871/2019, in relazione alla nomina a componenti del Consiglio Generale del Consorzio A.S.I.).

In particolare si è evidenziato che «in tema di società per azioni partecipata da ente locale, la revoca dell’amministratore di nomina pubblica, ai sensi dell’art. 2449 c.c., può essere da lui impugnata presso il giudice ordinario, non presso il giudice amministrativo, trattandosi di atto “uti socius”, non “jure imperii”, compiuto dall’ente pubblico “a valle” della scelta di fondo per l’impiego del modello societario, ogni dubbio essendo risolto a favore della giurisdizione ordinaria dalla clausola ermeneutica generale in senso privatistico di cui al D.L. 6 luglio 2012, n. 95, art. 4, comma 13, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 135.

L’amministratore revocato dall’ente pubblico, come l’amministratore revocato dall’assemblea dei soci, può chiedere al giudice ordinario solo la tutela risarcitoria per difetto di giusta causa, a norma dell’art. 2383 c.c., non anche la tutela “reale” per reintegrazione nella carica, in quanto l’art. 2449 c.c. assicura parità di “status” tra amministratori di nomina assembleare e amministratori di nomina pubblica» (Cassazione civile Sezioni Unite 23 gennaio 2015 , n. 1237; Cassazione civile Sezioni Unite 3 ottobre 2016 n.19676; Cassazione civile Sezioni Unite 14 settembre 2017 n.21299).

La predetta giurisprudenza è applicabile anche ai Consorzi A.S.I., trattandosi di soggetti giuridici autonomi rispetto agli enti consorziati, nonché titolari di competenze proprie, da svolgersi secondo logiche di tipo imprenditoriale, attesa la loro natura di enti pubblici economici, restando altresì estranei ad una configurazione di intima strumentalità rispetto all’ente locale (871/2019, cit).

Inoltre, questa Sezione ha già rilevato che non vale in senso contrario richiamare l’orientamento che distingue la giurisdizione in ragione della differenza tra atti societari puri ed atti prodromici dell’ente pubblico socio, questi ultimi rientranti nell’ambito della giurisdizione amministrativa; invero, ha osservato la giurisprudenza che atti come quelli impugnati nell’attribuire al soggetto designato la posizione di componente del Consiglio Generale del Consorzio A.S.I. di Caserta, o nel revocarla, gli conferiscono (o privano lo stesso di) un potere di componente dell’organo di amministrazione sociale che, considerato dal punto di vista del soggetto designato, non è posizione di interesse legittimo, ma di diritto soggettivo, sicché l’impugnazione della deliberazione si risolve in una contestazione di tale posizione, di modo che la controversia, riguardando diritti soggettivi, potrebbe appartenere al giudice amministrativo solo in presenza di una specifica attribuzione di una giurisdizione su diritti (Cassazione civile Sezioni Unite 3 ottobre 2016 n.19676).

Neppure rileva la recente ordinanza della Corte di Cassazione n. 5304 del 6/3/2018, trattandosi in quel caso di controversia proposta da un ente locale avverso gli atti con i quali il Consorzio modificava il proprio Statuto e quindi sostanzialmente riconducibile ad una sfera pubblicistica.”.

A fronte di tali ribaditi principi, dunque, il TAR Campania ha dichiarato il difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo per appartenere, viceversa, la giurisdizione al Giudice ordinario.

Non prima, tuttavia, di aver anche rigettato le obiezioni della parte in causa che miravano a sovvertire l’appena richiamato indirizzo manifestato dalla Sezione sulla base della circostanza per cui il giudizio di cui si discuteva non riguardasse la revoca dei componenti di nomina pubblica, bensì la regolarità della procedura impugnata con cui si è pervenuti alla rielezione del Presidente del Consorzio da parte del Consiglio dei Delegati, i cui membri sono eletti direttamente dai cittadini consorziati.

Sul punto, infatti, i Giudici amministrativi hanno precisato come proprio “il riferimento a questi ultimi denota la compresenza di posizioni di natura privatistica e avvalora la conclusione raggiunta, venendo in rilievo interessi di
soggetti privati (cfr. la sentenza citata n. 3469/2019, dettata in tema di elezione del Presidente del Consorzio: “sussiste la giurisdizione del giudice ordinario, trattandosi di atti che si inscrivono all’interno di una vicenda tutta privatistica, che è il riflesso del modello negoziale prescelto”).”.

Leggi la sentenza del TAR Campania n. 6051/2021

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