Il TAR del Lazio chiarisce la natura delle delibere con cui i Sindaci approvano le tariffe del SII

La deliberazione con cui la Conferenza dei Sindaci di Comuni di competenza di un’Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale approva la proposta tariffaria del Sistema Idrico Integrato è un atto di natura endoprocedimentale e, come tale, non è autonomamente impugnabile in giudizio.

Questo il principio di diritto espresso dal Tribunale Amministrativo per il Lazio – sezione staccata di Latina nella importante controversia che vede ormai da tempo contrapporsi il gestore ACEA, l’AATO n. 5 – Lazio Meridionale e oltre 30 Comuni ricadenti nel territorio di competenza dell’AATO n.5, tra i quali il Comune di Cassino, il Comune di Monte San Giovanni Campano, il Comune di Alatri, il Comune di Fiuggi, il Comune di Ceccano, il Comune di Torre Cajetani, il Comune di Strangolagalli, il Comune di Settefrati, il Comune di Pofi, il Comune di Pico, il Comune di Guarcino, il Comune di Coreno Ausonio, il Comune di Castro dei Volsci, il Comune di Picinisco, il Comune di S. Elia Fiumerapido, il Comune di S. Giorgio A Liri, il Comune di Alvito, il Comune di Serrone e il Comune di Roccasecca, tutti rappresentati e difesi dagli avvocati Claudio Martino, Vincenzo Colalillo e Valerio Tallini.

Più nello specifico, a fronte del ricorso intentato da ACEA per l’annullamento della deliberazione n. 6 del 13.12.2016 con la quale la Conferenza dei Sindaci ha approvato la proposta tariffaria del SII per il periodo regolatorio 2016-2019, nella parte in cui il provvedimento non ha accolto le istanze dal Gestore in ordine al riconoscimento dei maggiori costi per l’adeguamento agli standard di qualità del servizio (OpexQC) e dei maggiori costi di morosità, nonché laddove ha applicato al Gestore le penali relative agli anni 2014-2015, i difensori dei Comuni hanno rilevato come l’iniziativa avversaria dovesse essere dichiarata inammissibile, posto che la predisposizione della tariffa deve inserirsi in una sequenza procedimentale da concludersi con il provvedimento definitivo rappresentato dalla approvazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas.

Il TAR, condividendo tale argomentazione, ha specificato come  l’atto impugnato sia di natura endoprocedimentale “”(…) in quanto adottato ai sensi dell’art. 154 comma 4 del D.lgs n. 152/2006 secondo il quale “Il soggetto competente, al fine della redazione del piano economico-finanziario di cui all’articolo 149, comma 1, lettera d), predispone la tariffa di base, nell’osservanza del metodo tariffario di cui all’articolo 10, comma 14, lettera d), del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e la trasmette per l’approvazione all’Autorità per l’energia elettrica e il gas; (…) – l’atto impugnato, quindi, (predisposizione della tariffa) si inserisce in una sequenza procedimentale che deve essere conclusa con il provvedimento definitivo rappresentato dalla approvazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas, come ribadito anche nella deliberazione n. 664/2015 AEEGSI al punto 7.4: “Entro i successivi 90 giorni, l’Autorità, salva la necessità di richiedere ulteriori integrazioni, approva le proposte tariffarie ai sensi dell’articolo 154, comma 4 del d.lgs. 152/06”; (…)”” .

Sulla base di tali presupposti, conseguentemente, la sentenza ha concluso dichiarando l’inammissibilità del ricorso di ACEA.

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