La decisione n. 1652/2015 specifica che “Per quanto attiene all’individuazione dei soggetti esecutori della bonifica, la normativa vigente prevede che gli interventi di bonifica siano eseguiti dai privati, seguendo tuttavia un procedimento di programmazione e di esecuzione, autorizzato e vigilato dalle autorità amministrative, e in cui viene prevista la partecipazione di vari soggetti.
Solo in via sussidiaria è previsto un coinvolgimento diretto della pubblica amministrazione nell’esecuzione degli interventi necessari. L’art. 250 del Cod. Amb. stabilisce infatti che qualora i soggetti responsabili della contaminazione non provvedano direttamente agli adempimenti disposti dal presente titolo ovvero non siano individuabili e non provvedano ne’ il proprietario del sito ne’ altri soggetti interessati le procedure e gli interventi di cui all’articolo 242 sono realizzati d’ufficio da una delle amministrazioni individuate dalla norma.””
Per quanto riguarda i soggetti privati esecutori degli interventi di bonifica, viene sottolineato che sia la giurisprudenza amministrativa nazionale che quella comunitaria attribuiscono l’obbligo legale di provvedere alla bonifica dei terreni a colui che è responsabile dell’inquinamento , così evincendosi dallo stato attuale della legislazione italiana in materia.
L’attivazione dell’obbligo legale di bonifica, dunque, può discendere dal riconoscimento spontaneo della responsabilità ambientale oppure da un accertamento d’ufficio, ma è, altresì, ipotizzabile a carico di soggetti privati non autori dell’inquinamento anche in forza di qualche vincolo contrattuale o negoziale in senso lato.
La sentenza, quindi, conclude che, in mancanza del riconoscimento spontaneo della responsabilità ambientale o al di fuori di un obbligo giuridico, legale o negoziale, a bonificare, nessun soggetto può essere costretto a bonificare un’area, quand’anche ne sia il proprietario, cosìcchè dal carattere sussidiario del coinvolgimento diretto della pubblica amministrazione nell’esecuzione degli interventi necessari, deriva la necessità di individuare prima di tutto il responsabile dell’inquinamento e solo se questo non sia individuabile e non provvedano ne’ il proprietario del sito ne’ altri soggetti interessati, scatta l’obbligo dell’amministrazione pubblica di provvedere alla bonifica, come ben chiarisce l’art. 250 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.