Il 31 marzo 2023 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il nuovo Codice dei contratti pubblici.
Il lasso temporale in cui entreranno in vigore le diverse disposizioni e il necessario coordinamento con altri testi normativi impongono un punto della situazione.
E’ stato infatti previsto un periodo transitorio fino al 31 dicembre 2023, con estensione della vigenza di alcune disposizioni del vecchio Codice (dlgs 50/2016), del Decreto semplificazioni (dl 76/2020) e del Decreto semplificazioni bis (dl 77/2021).
- Dal 1 luglio 2023 resta abrogato il vecchio Codice dei contratti, ferma l’applicabilità delle relative norme ai procedimenti in corso a tale data.
Devono intendersi per procedimenti in corso:
- le procedure e i contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia;
- in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure e i contratti in relazione ai quali, alla data in cui il codice acquista efficacia, siano stati già inviati gli avvisi a presentare le offerte;
- per le opere di urbanizzazione a scomputo del contributo di costruzione, oggetto di convenzioni urbanistiche o atti assimilati comunque denominati, i procedimenti in cui le predette convenzioni o atti siano stati stipulati prima della data in cui il codice acquista efficacia;
- per le procedure di accordo bonario di cui agli articoli 210 e 211, di transazione e di arbitrato, le procedure relative a controversie aventi a oggetto contratti pubblici, per i quali i bandi o gli avvisi siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia, ovvero, in caso di mancanza di pubblicazione di bandi o avvisi, gli avvisi a presentare le offerte siano stati inviati prima della suddetta data.
- Per quanto riguarda le norme che rimarranno in vigore fino al 31 dicembre 2023 devono segnalarsi i seguenti articoli del Codice di cui al dlgs 50/2016:
art. 70 – avvisi di pre-informazione;
art. 72 – redazione e modalità di pubblicazione dei bandi e degli avvisi;
art. 73 – pubblicazione a livello nazionale (compreso il decreto MIT, attuativo dell’art.73);
art. 127, comma 2 – pubblicità e avviso periodico indicativo;
art. 129, comma 4 – bandi di gara e avvisi relativi agli appalti aggiudicati.
Continueranno poi ad applicarsi sino al 31 dicembre 2023 le pubblicazioni sulla piattaforma del servizio contratti pubblici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per come regolamentate dall’allegato “B” al dlgs 33/2013, e solo per lo svolgimento di determinate attività i seguenti articoli:
art. 21, comma 7– programma degli acquisti e programmazione dei lavori pubblici;
art. 29 – principi in materia di trasparenza;
art. 40 – obbligo di uso dei mezzi di comunicazione elettronici nello svolgimento di procedure di aggiudicazione;
art. 41 comma 2-bis – misure di semplificazione delle procedure di gara svolte da centrali di committenza;
art. 44 – digitalizzazione delle procedure;
art. 52 – regole applicabili alle comunicazioni;
art. 53 – accesso agli atti e riservatezza;
art. 58 – procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di negoziazione;
art. 74 – disponibilità elettronica dei documenti di gara;
art. 81 – documentazione di gara;
art. 85 – documento di gara unico europeo;
art. 105, comma 7 – subappalto (deposito del contratto di subappalto presso la SA da parte dell’affidatario);
art. 111, comma 2-bis – controllo tecnico, contabile e amministrativo (metodologie e strumentazioni elettroniche per collegamento a banca dati ANAC);
articolo 213, commi 8, 9 e 10 – autorità Nazionale Anticorruzione (Gestione da parte dell’ANAC della banca dati Nazionale dei Contratti Pubblici);
articolo 214, comma 6 – ministero delle infrastrutture e dei trasporti e struttura tecnica di missione (abilitazione da parte del MIT di commissari straordinari nel caso di inadempienza dei soggetti competenti).
Nello specifico le attività interessate da tali norme sono quelle relative:
a) alla redazione o acquisizione degli atti relativi alle procedure di programmazione, progettazione, pubblicazione, affidamento ed esecuzione dei contratti;
b) alla trasmissione dei dati e documenti relativi alle procedure di cui alla lettera a);
c) all’accesso alla documentazione di gara;
d) alla presentazione del documento di gara unico europeo;
e) alla presentazione delle offerte;
f) all’apertura e la conservazione del fascicolo di gara;
g) al controllo tecnico, contabile e amministrativo dei contratti anche in fase di esecuzione e la gestione delle garanzie.
- Dal primo gennaio 2024 entreranno in vigore, invece, i seguenti articoli del nuovo Codice (dlgs 36/2023):
articolo 19 – principi e diritti digitali;
articolo 20 – principi in materia di trasparenza;
articolo 21 – ciclo di vita digitale dei contratti pubblici;
articolo 22 – ecosistema nazionale di approvvigionamento digitale (e-procurement);
articolo 23 – banca dati nazionale dei contratti pubblici;
articolo 24 – fascicolo virtuale dell’operatore economico;
articolo 25 – piattaforme di approvvigionamento digitale;
articolo 26 – regole tecniche;
articolo 27 – pubblicità legale degli atti;
articolo 28 – trasparenza dei contratti pubblici;
articolo 29 – regole applicabili alle comunicazioni;
articolo 30 – uso di procedure automatizzate nel ciclo di vita dei contratti pubblici;
articolo 31 – anagrafe degli operatori economici partecipanti agli appalti;
articolo 35 – accesso agli atti e riservatezza;
articolo 36 – norme procedimentali e processuali in tema di accesso;
articolo 37, comma 4 – programmazione dei lavori e degli acquisti di beni e servizi;
articolo 81 – avvisi di preinformazione;
articolo 83 – bandi e avvisi: contenuti e modalità di redazione;
articolo 84 – pubblicazione a livello europeo;
articolo 85 – pubblicazione a livello nazionale;
articolo 99 – verifica del possesso dei requisiti;
articolo 106, comma 3, ultimo periodo – garanzie per la partecipazione alla procedura;
articolo 115, comma 5 – controllo tecnico contabile e amministrativo;
articolo 119, comma 5 – trasmissione del contratto di subappalto alla SA;
articolo 224, comma 6 – disposizioni ulteriori.
Anche il requisito di qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza di cui all’articolo 4, comma 1, lettera c) e all’ articolo 6, comma 1, lettera c) dell’Allegato II-4 del codice è richiesto a decorrere dal 1° gennaio 2024.
- Per le procedure di affidamento e ai contratti riguardanti investimenti pubblici, anche suddivisi in lotti, finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, nonché dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell’Unione europea, ivi comprese le infrastrutture di supporto ad essi connesse, anche se non finanziate con dette risorse, si applicano, anche dopo il 1° luglio 2023, le disposizioni di cui al decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021, al decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, nonché le specifiche disposizioni legislative finalizzate a semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR, dal PNC nonché dal Piano nazionale integrato per l’energia e il clima 2030 di cui al regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018.
- Per quanto infine riguarda le abrogazioni
a partire dal 1 luglio 2023, oltre al vecchio Codice con i limiti per i procedimenti in corso, saranno abrogati:
il regio decreto 3 maggio 1923, n. 1612;
l’articolo 11, comma 5, lettere d) e f), della legge 23 dicembre 1992, n. 498;
il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 2006, n. 204;
l’articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190;
il decreto del Ministro dello sviluppo economico 7 giugno 2017, n. 122;
il decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 22 agosto 2017, n. 154;
il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 28 settembre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 239 del 12 ottobre 2022.
E’ abrogato dal 1° gennaio 2024, invece, il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 dicembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 20 del 25 gennaio 2017.