Indicazioni interpretative sul sistema unico di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici

A seguito dell’entrata in vigore del d.lgs n. 50/2016, il Presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione ha emanato il Comunicato del 3 agosto 2016 nel quale vengono fornite indicazioni interpretative sul sistema unico di qualificazioni degli esecutori di lavori pubblici

Come si legge sul sito dell’ANC, infatti, alcune Società Organismo di Attestazione (SOA) hanno evidenziato alcune problematiche con riferimento:

  1. all’avvalimento nel sistema unico di qualificazione posto che l’art. 88 del DPR n.207/2010 regolava la qualificazione delle imprese attraverso l’istituto dell’avvalimento finalizzato al conseguimento dell’attestazione dell’impresa ausiliata, richiamando, però, l’art. 50 del d.lgs. 163/2006, norma  abrogata e non riproposta espressamente nel nuovo Codice;
  2. alle lavorazioni ricadenti nelle cosiddette categorie variate posto che i commi 12-bis, 14-bis e 15 dell’art. 357, del DPR n.207/2010,regolavano le modalità di riemissione dei certificati di esecuzione lavori, affidati ed eseguiti sulla base della declaratoria delle categorie di opere generali e specializzate contemplata dall’allegato A del d.p.r. 34/2000, poi modificata dall’allegato A del DPR n. 207/2010 (per le cosiddette categorie variate); in base a tali disposizioni le imprese potevano esercitare la facoltà di ottenere la riemissione dei CEL, con il riconoscimento delle nuove categorie di qualificazione equivalenti, introdotte dal DPR n. 207/2010, secondo l’allegato B1 (Certificato di esecuzione lavori ex art. 357, comma14 e 15, del Regolamento) richiamato dagli articoli del d.p.r. citato;
  3. alla dimostrazione dei requisiti dell’idonea direzione tecnica posto che il comma 23, dell’art. 357, del DPR n.207/2010 prevedeva che i soggetti che, alla data di entrata in vigore del DPR n. 34/2000, svolgevano la funzione di direttore tecnico, potevano conservare detto incarico presso la stessa impresa, pur non essendo in possesso dei requisiti abilitativi, previsti dall’art. 87, comma 2, del medesimo DPR n.207/2010, che stabilisce i titoli di studio ovvero la pregressa esperienza professionale;
  4. alla possibilità di estendere al decennio il periodo documentabile per la dimostrazione dei requisiti posto che il nuovo Codice dei contratti ha abrogato anche la previsione contenuta all’art. 253, comma 9-bis, d.lgs. 163/2006 – come, da ultimo, modificata dall’art. 7, comma 2, lettera a), del decreto legge del 30 dicembre 2015 n. 210, convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21 –  che consentiva alle imprese richiedenti l’attestazione di far valere, ai fini della dimostrazione dei requisiti minimi d’ordine speciale, l’arco temporale decennale, anziché quello quinquennale, ordinariamente previsto dall’art. 83 del d.p.r. 207/2010.

Esaminato quanto sopra, il Consiglio dell’Autorità, ha così deliberato:

–  in relazione ai punti a), b) e c),  si è ritenuto che “”essi saranno affrontati con le linee guida previste dall’art. 83 del nuovo Codice dei contratti e che, nelle more della loro adozione –  in virtù di quanto stabilito dall’art. 83, comma 2 e 216 comma 14 del medesimo nuovo Codice ed in ossequio alla necessità di una interpretazione sistematica delle disposizioni tesa ad evitare situazioni di vacatio legis – le disposizioni tutte del d.p.r., poco sopra richiamate, devono ritenersi, medio tempore, ancora vigenti ed, in conseguenza di tale vigenza, deve ritenersi, ai limitati fini in esame, applicabile quanto previsto dall’art 50 del d.lgs. 163/2006, in quanto richiamato dall’art. 88 del citato d.p.r. n. 207/2010.””
– in relazione alla questione di cui al punto d), il Consiglio ha ritenuto che “”le imprese, solo per variare l’attestazione originaria, conseguita sulla base di un contratto sottoscritto con la SOA prima dell’entrata in vigore del d.lgs. 50/2016, possano usufruire ancora della deroga –  introdotta dal d.l.  30 dicembre 2015 n. 210, convertito con modificazioni dalla l. 25 febbraio 2016, n. 21  – e solo per le lavorazioni svolte nel decennio antecedente la stipula del medesimo contratto di attestazione; in tal caso, quindi,  le SOA potranno valutare positivamente, ai fini dell’incremento della qualificazione,  la quota parte dei lavori realizzata prima della sottoscrizione del medesimo contratto originario.””
Si è però specificato che ““Qualora, successivamente al 19 aprile 2016  (data di pubblicazione in G.U. del Nuovo codice dei contratti),  l’impresa sottoscriva un contratto integrativo e di variazione dell’attestazione in corso di validità, finalizzato ad incrementare la qualificazione già conseguita, con il riconoscimento di ulteriori lavori eseguiti successivamente alla data di stipula del contratto originario, l’estensione al decennio del periodo documentabile non sarà assolutamente applicabile –  non potendosi più applicare la deroga da ultimo indicata, caducata ex lege in virtù dell’entrata in vigore del Nuovo codice dei contratti – con la conseguenza che tutte le certificazioni esibite nelle categorie di cui si chiede l’integrazione anche quelle esibite in sede di rilascio della prima attestazione dovranno essere ricondotte all’arco temporale ordinario di 5 anni antecedenti la stipula del contratto di integrazione della attestazione originaria.””

Comunicato del 3 agosto 2016

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