Indicazioni sul termine di trasmissione delle segnalazioni per le sanzioni ANAC

Come noto per le comunicazioni utili ai fini dell’esercizio del potere sanzionatorio di ANAC, l’Autorità ha predisposto appositi moduli (aggiornati nel tempo) con cui possono esser segnalati gli Operatori Economici nei cui confronti sussistono cause di esclusione ex art. 80 del Codice dei contratti oppure inoltrate le notizie e le informazioni dovute dalle stazioni appaltanti ai fini della tenuta del casellario informatico.

Il termine per le relative segnalazioni è stato fissato, sin dal Comunicato del Presidente del 21 dicembre 2016, a trenta giorni dal verificarsi dell’evento (esclusione, revoca dell’aggiudicazione, diniego di autorizzazione al subappalto) e, sempre nel medesimo documento, era stato specificato che in caso di omessa segnalazione “l’Autorità procederà ad avviare un procedimento sanzionatorio nei confronti del responsabile del procedimento o comunque nei confronti di colui che si sia reso responsabile di tale omissione/ritardo”.

Dette prescrizioni sono state sempre ribadite nei successivi aggiornamenti dei moduli di segnalazione.

Nella Comunicazione del Presidente del 23 dicembre 2022, tuttavia, si è dovuto prendere atto “che dall’analisi delle periodiche attività di monitoraggio poste in essere dagli uffici competenti, sono emerse situazioni di grave ritardo nell’adempimento agli obblighi informativi-comunicativi, condotta che rischia di incidere negativamente sulle garanzie difensive degli operatori economici, i quali non possono essere esposti sine die alle potenziali conseguenze derivanti dall’esercizio del potere sanzionatorio”.
Da qui il formale invito a tutti i soggetti sui quali gravano obblighi informativi, comunicativi e di segnalazione nei confronti dell’Autorità a utilizzare per le segnalazioni esclusivamente i moduli predisposti da ANAC e ad allegare la documentazione ivi prevista, trasmettendo la segnalazione nel termine di 30 giorni.

In particolare su tale ultimo aspetto si legge come “La violazione delle disposizioni sopra indicate comporterà l’attivazione del procedimento sanzionatorio nei confronti del soggetto responsabile dell’omissione ovvero del ritardo.”, specificandosi vieppiù come il termine di 30 giorni decorra dalla piena conoscenza dei fatti oggetto di segnalazione, ossia dal loro definitivo accertamento, che di regola coincide con un provvedimento amministrativo oppure, in assenza di provvedimento, dalla data di scadenza del termine – concesso al soggetto da segnalare all’Autorità – per l’adempimento o per la trasmissione di chiarimenti, memorie e controdeduzioni ovvero dal momento, se precedente, in cui tali atti siano trasmessi.

Ulteriore specificazione di evidente rilevanza, infine, è stata la precisazione per cui “In ogni caso, la proposizione o la pendenza di un ricorso giurisdizionale non esonera il soggetto obbligato dal rispetto del termine di 30 giorni di cui all’art. 10, comma 2, del citato Regolamento.”.

Leggi il Comunicato del Presidente del 23 dicembre 2022

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