L’art. 50, co. 1 lett. b) del d.lgs 36/23 disciplina le procedure indette mediante “affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all’esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante”“.
A fronte quindi di una procedura così bandita, un’impresa concorrente ha sollevato innanzi ad ANAC parere di precontenzioso, contestando la legittimità dell’affidamento disposto a favore di altro operatore economico e lamentando, tra l’altro, la formulazione di una pluralità di offerte e la presunta commistione tra offerta economica e l’offerta tecnica.
Sul punto l’Autorità Anticorruzione ha chiaramente precisato come trattandosi nel caso di specie di una scelta di affidamento diretto mediante acquisizione di una pluralità di preventivi da parte della Stazione appaltante con indicazione dei criteri per la selezione degli operatori, tali specifiche non trasformano affatto l’affidamento diretto in una procedura di gara.
In particolare, come espressamente indicato nel “Vademecum sugli affidamenti diretti per lavori, servizi e forniture” pubblicato da ANAC lo scorso luglio, la mera procedimentalizzazione dell’affidamento diretto, mediante l’acquisizione di una pluralità di preventivi e l’indicazione dei criteri per la selezione degli operatori non solo non trasforma l’affidamento diretto in una procedura di gara ma neanche “abilita i soggetti che non siano stati selezionati a contestare le valutazioni effettuate dall’amministrazione circa la rispondenza dei prodotti offerti alle proprie esigenze (cfr. Cons. Stato sez. V, sentenza n 503 del 15.01.2024 Cons. Stato, sez. IV, sentenza n. 3287 del 2021)”.
L’art. 50 infatti legittima:
- il non necessario ricorso all’effettuazione di preventive indagini di mercato;
- la non necessaria acquisizione di una pluralità di preventivi;
- la centralità della decisione a contrarre (o atto equivalente), che secondo quanto espressamente previsto dall’art. 17 comma 2 del d.lgs. 36/2023, individua: l’oggetto, l’importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico finanziaria e tecnico-professionale. L’ affidamento avviene, pertanto, con un unico atto dopo l’individuazione dell’affidatario.
- la discrezionalità della stazione appaltante nell’individuazione delle modalità con cui devono essere documentate le “esperienze idonee”, ossia le precedenti attività espletate dall’operatore economico in ambiti anche non strettamente analoghi all’oggetto della gara ma tuttavia idonei a garantite la buona riuscita dell’affidamento.