La motivazione negli atti di rotazione in materia di appalti

Con la sentenza n. 3755 del 4 giugno 2019 il Consiglio di Stato si esprime sulla necessità di corredare di apposita motivazione l’esclusione dell’affidatario uscente dall’ambito degli operatori invitati alla procedura negoziata.

 L’attenzione viene posta sulle ragioni che hanno condotto il Legislatore ad introdurre il principio di rotazione in materia di appalti, che vengono individuate nell’esigenza di evitare il consolidamento di rendite di posizione in capo al gestore uscente (la cui posizione di vantaggio deriva soprattutto dalle informazioni acquisite durante il pregresso affidamento) e nell’applicazione del principio di concorrenza e massima partecipazione.

 Da ciò consegue che l’opzione di escludere l’affidatario uscente dal novero degli operatori invitati alla procedura negoziata viene consentita alla Stazione appaltante non già quale strumento di carattere sanzionatorio nei confronti dell’Impresa, ma quale criterio atto ad evitare “la cristallizzazione di relazioni esclusive tra la stazione appaltante ed il precedente gestore ed ampliando le possibilità concrete di aggiudicazione in capo agli altri concorrenti”.

Nel ragionamento del Consiglio di Stato, pertanto, il provvedimento di esclusione in osservanza del principio di rotazione non richiede alcun obbligo di motivazione specifica, sottolineandosi, anzi, come corollario di detto principio deve piuttosto considerarsi il carattere eccezionale dell’invito all’affidatario uscente.

 Leggi la sentenza del Consiglio di Stato n. 3755/2019

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