In tema di modifiche contrattuali, il Supporto giuridico del MIT ha chiarito nel parere n. 3892 dell’11 dicembre 2025 l’ambito soggettivo di chi può procedere a redigere perizie di variante alla luce della normativa oggi espressa dal nuovo Codice dei contratti.
In particolare il documento si esprime sulla domanda di una stazione appaltante che mirava a conoscere se un soggetto diverso dal RUP, dal progettista e dal direttore dei lavori – e quindi un soggetto che non è intervenuto in nessuna fase del lavoro (progettazione e direzione lavori) – possa redigere perizie di variante.
Il Supporto giuridico specifica in via preliminare come secondo il nuovo Codice la redazione delle perizie di variante segua un iter procedurale preciso che coinvolge specifiche figure professionali.
“Invero, le figure competenti per le perizie di variante sono il direttore dei lavori che fornisce al RUP l’ausilio necessario per gli accertamenti in ordine alla sussistenza delle condizioni di cui all’articolo 120, comma 1, lett. c) del codice e propone al RUP le modifiche. La responsabilità della proposta di varianti spetta al direttore dei lavori, che deve valutarne la necessità, l’adeguatezza delle modifiche e l’impatto complessivo sul progetto.”.
Il D.lgs. 36/2023, quindi, stabilisce un sistema di responsabilità chiaro: il Direttore dei Lavori ha la competenza tecnica specifica per proporre le varianti, avendo seguito l’esecuzione dell’opera e conoscendo le problematiche emerse, il RUP coordina l’intero processo e ha la responsabilità decisionale, il Progettista originario può essere coinvolto per le variazioni che richiedono modifiche progettuali sostanziali.
A fronte di tale impianto normativo, pertanto, un professionista “che non ha partecipato alle fasi precedenti (progettazione ed esecuzione) manca di conoscenza diretta del progetto e delle sue specifiche tecniche, consapevolezza delle problematiche emerse durante l’esecuzione, continuità tecnica e amministrativa necessaria per valutare l’opportunità e la correttezza delle modifiche e da ultimo responsabilità procedurale prevista dal Codice.”.
L’unica eccezione, conclude il parere, potrebbe configurarsi in casi di impedimento o sostituzione delle figure originarie, “ma anche in tali circostanze il nuovo soggetto dovrebbe essere formalmente incaricato dalla stazione appaltante e assumere le relative responsabilità procedurali.”.