L’anticipazione del 10% è erogabile anche ai SIA in affidamento diretto?

Il DL n. 73 del 21/07/2025 c.d. “decreto Infrastrutture” convertito, con modificazioni, nella L. n. 105 del 18/07/2025, ha introdotto un nuovo comma 1-bis all’art. 33 dell’allegato II.14, consentendo l’erogazione dell’anticipazione del prezzo di cui all’art. 125 del Codice anche ai SIA e continuando, al contempo, a mantenere esclusi tutti gli altri servizi di natura intellettuale. 

Si è reso necessario, quindi, per una Stazione appaltante avere chiarimenti dal MIT in ordine all’applicabilità dell’istituto anche agli affidamenti diretti.

Nel quesito formulato, infatti, si è osservato come l’anticipazione “è consentita in misura non superiore al 10% dell’importo contrattualizzato e rappresenta una facoltà per la Stazione Appaltante (SA) non un obbligo; essa è infatti subordinata alla disponibilità finanziaria nel quadro economico ed alla previsione espressa di tale istituto “nei documenti di gara”. Quest’ultima frase, potrebbe far dubitare dell’estensione dell’anticipo del prezzo agli affidamenti diretti in quanto, ai sensi dell’allegato I.1, art. 3, let. d), questi sono identificati come “l‘affidamento del contratto senza una procedura di gara”. La scrivente SA ritiene però che, l’istituto in questione, possa essere applicato anche agli affidamenti diretti. Questo in aderenza con la ratio della norma che, oggettivamente, è improntata a fornire immediata liquidità ai professionisti tecnici, a prescindere dalla procedura con la quale siano stati affidati i SIA. Si chiede se, l’interpretazione prospettata, possa essere condivisibile.”.

Il riscontro dato dal MIT nel parere n. 3963 del 5 febbraio 2026 è risultato perfettamente in linea con le prospettazioni della Stazione appaltante, leggendosi come “In assenza di ulteriori prescrizioni, la locuzione “nei documenti di gara” deve essere intesa come riferita alla documentazione della procedura di affidamento e quindi anche agli affidamenti diretti, tenuto altresì conto che l’art. 125 del D.lgs. 36/2023 si riferisce al contratto senza distinguere tra le diverse procure di affidamento.”

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