Le Sezioni Unite della Cassazione intervengono sulla responsabilità ambientale precisando il principio del “chi inquina paga”

Nell’approfondita sentenza n. 3077 del 1 febbraio 2023 le Sezioni Unite del Supremo Collegio, cassando una sentenza del TSAP in tema di interventi di disinquinamento, bonifica e messa in sicurezza di falde acquifere risultate contaminate, ha compiuto un’ampia disamina della normativa comunitaria e nazionale relativa alla responsabilità ambientale.

In particolare si è ribadito come a carico del proprietario/gestore del sito inquinato che non abbia direttamente causato l’evento dannoso, non può essere imposto l’obbligo di eseguire le misure di messa in sicurezza di emergenza (c.d. “m.i.s.e.”) e di bonifica, in quanto gli effetti in capo al proprietario incolpevole sono limitati a quanto previsto dall’art. 253 del Codice dell’ambiente in tema di oneri reali e privilegi speciali immobiliari.

Le misure ivi previste, nello specifico, hanno una connotazione ripristinatoria di un danno già verificatosi e tale caratteristica le rende non assimilabili alle misure di prevenzione che invece, il proprietario del sito è obbligato ad assumere, essendo questi interventi idonei a contrastare un evento recante una minaccia imminente per la salute o per l’ambiente, intesa come rischio sufficientemente probabile.

Nè, al proprietario che non abbia causato l’inquinamento, potrebbero applicarsi i criteri di imputazione della responsabilità per come individuati dagli artt. 2050 e 2051 c.c..

La disciplina contenuta nella parte quarta del Codice dell’ambiente per la bonifica dei siti contaminati, infatti, ha carattere di specialità rispetto alle norme del Codice civile e, individuando la figura del proprietario/gestore incolpevole, imputa, viceversa, la responsabilità ambientale solo a colui che inquina a titolo di dolo o colpa, in coerente applicazione del principio “chi inquina paga” di cui alla Direttiva 2004/35/CE.

Ne consegue, dunque, che l’obbligo di adottare le misure utili a fronteggiare la situazione di inquinamento rimane unicamente a carico del soggetto che di tale situazione sia stato responsabile per avervi dato colposamente o dolosamente causa, non potendosi addossare al proprietario incolpevole dell’inquinamento alcun obbligo né di bonifica, né di messa in sicurezza.

Leggi la sentenza n. 3077/2023

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